Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1467 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1467 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA
nei confronti di:
CALI’ SALVATORE N. IL 31/03/1950
avverso l’ordinanza n. 722/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. J1 QAA-:
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 8.5.2013 il Tribunale del riesame di Catania, adito
a norma dell’art.309 cod.proc.pen., annullava la misura cautelare della
custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari nei
confronti di Calì Salvatore, indagato per il reato previsti dall’art.416 bis
commi 1,2,4 e 6 cod.pen. per avere fatto parte della famiglia catanese di
“Cosa nostra” promossa e diretta da Santapaola Benedetto , Ercolano

territorio tra i quali il gruppo di Santa Venerina cui aderiva l’indagato;
associazione che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo
associativo per commettere una serie indeterminata di reati contro la
vita, la libertà personale, il patrimonio , la pubblica amministrazione, per
acquisire la gestione e comunque il controllo di attività economiche, per
realizzare profitto o vantaggi ingiusti , per intervenire sulle istituzioni e
sulla pubblica amministrazione. Con le aggravanti di essere l’associazione
armata e di aver assunto o mantenuto il controllo di attività economiche
finanziandole in tutto o in parte con i proventi dei delitti commessi. In
Catania ed in provincia sino all’aprile 2010.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Catania propone ricorso per violazione di legge, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione:il Tribunale del
riesame non ha applicato il disposto dell’art.192 cod.proc.pen., non
apprezzando la perfetta convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori
sull’appartenenza di Can alla famiglia Santapaola, gruppo di Santa
Venerina; illogicità della motivazione laddove nega valore alla circostanza
che due collaboratori di giustizia individuino in Cali un appartenente alla
famiglia mafiosa catanese dei Santapaola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale del riesame ha così motivato la ritenuta insussistenza di
un compendio indiziario sufficientemente grave: ha reputato generico ed
incerto il ricordo riferito dal collaboratore Sciacca Mario (appartenente al
clan Laudani) in ordine alla partecipazione di Cali Salvatore ad una
riunione tra associati avvenuta nel 2003 in un bar di Giarre; ha

Aldo e Santapaola Vincenzo, articolata in vari gruppi stanziati sul

considerato generiche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
Laudani Giuseppe circa l’appartenenza di Calì Salvatore al sodalizio
Santapaola, senza la specificazione di concrete condotte rilevanti ai fini
della commissione del delitto associativo.
Le argomentazioni del Tribunale del riesame, che ha ritenuto la
sussistenza a carico del ricorrente di indizi di reità, ma privi della gravità
necessaria per l’adozione della misura restrittiva ai sensi dell’art.273

logici manifesti e sono incensurabili nel merito.
I motivi di ricorso concretamente svolti dal Procuratore della
Repubblica non denunciano vizi di legittimità del provvedimento
impugnato, ma si sostanziano nella prospettazione di valutazione di
merito alternative che non possono trovare ingresso nella presente sede.
P.Q. M .

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 9.12.2013

comma 1 cod.proc.pen., sono giuridicamente corrette, non mostrano vizi

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