Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14663 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14663 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NDACK ABDOULAYE N. IL 25/05/1978
avverso il decreto n. 3281/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 22/06/2012

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sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott. 4ACOMO ROCCHI;
te le conclusioni del PG Dott. e
lette/s

Uditi difenso

v .;

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con decreto del
22/6/2012, dichiarava inammissibile l’istanza presentata da Ndack Abdoulaye di
affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare ai sensi
dell’art. 47 ter comma 1 bis legge 354 del 1975.
Il Presidente rilevava che, per costante giurisprudenza, la richiesta di
benefici alternativi alla detenzione è inammissibile quando sia priva

lavorativo o meno, poiché non consente adeguate informazioni né il controllo
sull’esecuzione della misura. Nel caso di specie, i Carabinieri di Torino avevano
redatto verbale di vane ricerche del condannato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ndack Abdoulaye, deducendo
erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione
dell’art. 24 della Costituzione e vizio della motivazione.
Non poteva essere adottato un provvedimento de plano, che è possibile solo
quando le ragioni di inammissibilità sono di palmare evidenza e il loro
accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse. Il verbale di
vane ricerche dei Carabinieri era stato redatto prima della presentazione
dell’istanza di misure alternative; per di più, tale verbale dava atto che, sul
campanello, non risultava il nome del ricorrente, ma non che non risultasse
quello di chi l’ospitava, Diop Fallilou; non a caso le notifiche anteriori erano state
regolarmente ricevute dal condannato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio del decreto
impugnato.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede annullarsi senza
rinvio il decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio.

L’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., applicabile al procedimento di
sorveglianza in forza del richiamo operato dall’art. 678, comma 1, cod. proc.
pen., dispone che il Presidente del collegio possa dichiarare inammissibile
l’istanza con decreto emesso de plano se la richiesta appare “manifestamente
infondata per difetto delle condizioni di legge”.
2

dell’indicazione di una effettiva residenza e dell’ambiente di inserimento,

Il Presidente, quindi, non può valutare il merito della richiesta a meno che
siano mancanti le condizioni poste dalla legge per l’applicazione del beneficio
richiesto: in sostanza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza
può essere emesso soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle
condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito
(Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013 – dep. 11/02/2013, Piccinno, Rv. 254887).

L’applicazione di tale principio al procedimento di sorveglianza ha fatto

sorveglianza ha dichiarato inammissibili “de plano” le istanze di detenzione
domiciliare e di semilibertà presentate dal condannato, a causa del concomitante
suo stato di custodia cautelare, in quanto quest’ultimo non è, di per sé, ostativo
alla concessione delle predette misure alternative e, conseguentemente, le
istanze vanno esaminate nel merito dall’organo collegiale (Sez. 1, n. 28588 del
22/06/2004 – dep. 25/06/2004, Sorgente, Rv. 228735) e anche quello emesso in
tema di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso – analogo al presente in cui il richiedente non abbia allegato un’attività di lavoro, non rientrando tale
elemento tra le condizioni richieste dalla legge per la concessione del beneficio in
esame e dovendosi valutare la mancanza di un’occupazione stabile unitamente
agli altri elementi riguardanti la personalità del richiedente (Sez. 1, n. 19061 del
07/04/2004 – dep. 23/04/2004, Sinjaku F, Rv. 228653); ugualmente illegittimo
è stato ritenuto il provvedimento de plano con cui il magistrato di sorveglianza
ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca anticipata della misura di
sicurezza, avanzata da condannato in espiazione di pena sul rilievo della non
imminente fine di quest’ultima, in quanto il giudizio relativo implica valutazioni
discrezionali che impongono l’instaurazione del contraddittorio con l’attivazione
del procedimento in camera di consiglio (Sez. 1, n. 46986 del 29/11/2007 – dep.
18/12/2007, Santoro, Rv. 238317).

Anche nel caso in esame, la valutazione del Presidente del Tribunale di
Sorveglianza è andata al di là del difetto delle condizioni di legge per
l’ammissione alle misure richieste, entrando nel merito dell’istanza: basti
sottolineare che l’art. 47 ord. pen. non menziona affatto il rapporto di lavoro e
che, quanto alla detenzione domiciliare, il decreto impugnato ha valutato come
“non effettivo” il domicilio indicato.

Gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza perché
provveda sulle richieste del ricorrente.

3

ritenere illegittimo il provvedimento con il quale il Presidente del tribunale di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Così deciso il 9 gennaio 2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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