Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1466 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1466 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMMARATA BERNARDO SALVATORE GIUSEPPE N. IL
20/03/1972
avverso l’ordinanza n. 816/2013 TRIB. LIBERTA ‘ di CATANIA, del
13/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. rt Qìw
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Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13.5.2013 il Tribunale del riesame di Catania,
adito a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare
della custodia in carcere disposta in data 8.4.2013 dal Giudice delle
indagini preliminari nei confronti di Cammarata Bernardo Salvatore
Giuseppe, indagato per il reato di: 1) estorsione continuata aggravata
prevista dagli artt.81,110, 629 commi 1 e 2 cod.pen. e art.7 legge n.203

gravi ritorsioni contro l’incolumità personale e l’integrità dei beni
aziendali, costringeva Pappalardo Angelo e La Rosa Antonino , gestori del
ristorante “Feudo Delizia”, a corrispondere la somma di euro 400 mensili,
fatto aggravato perché commesso al fine di agevolare l’associazione
mafiosa “Santapaola-Ercolano” ed avvalendosi delle condizioni previste
dall’art.416 bis cod.pen; fatto commesso in Belpasso dal 1998 al giugno
2010; 2) concorso in estorsione continuata aggravata perché, mediante
minaccia implicita di gravi ritorsioni contro l’incolumità personale e
l’integrità dei beni aziendali,costringeva i fratelli Carmelo e Michelangelo
Lo Faro, titolari del bar “Ottagono”, a corrispondere la somma di euro
2000, fatto aggravato perché commesso al fine di agevolare
l’associazione mafiosa “Santapaola-Ercolano” ed avvalendosi delle
condizioni previste dall’art.416 bis cod.pen; in Mascalucia dal maggio ad
ottobre 2009.
Il Tribunale rigettava la richiesta con la quale il ricorrente chiedeva
di operare la retrodatazione dei termini di custodia cautelare relativi
all’ordinanza impugnata al novembre del 2010, data di emissione
dell’ordinanza di custodia cautelare a carico del ricorrente nell’ambito del
procedimento Iblis, trattandosi di fatti avvinti da connessione qualificata,
in relazione ai quali gli elementi indiziari erano già noti alla data di
emissione della prima ordinanza. Il giudice cautelare richiamava in
proposito la pronuncia di Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012 secondo cui la
questione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi
dell’art.297 comma 3 cod.proc.pen. può essere dedotta in sede di
richiesta di riesame soltanto qualora elementi incontrovertibili emergenti
dall’ordinanza impugnata consentano di ritenere sussistenti i relativi
presupposti, condizioni ritenute insussistenti nel caso in esame poiché

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del 1991 perché, in concorso con altri, mediante minaccia implicita di

dalla

ordinanza

impugnata

non

erano

desumibili:la

specifica

contestazione elevata a carico del ricorrente nel procedimento “Iblis” ai
fini della valutazione della dedotta connessione qualificata, il relativo
decreto che dispone il giudizio e la data di comunicazione della notizia di
reato relativa alle contestate estorsioni, al fine del giudizio sulla loro
rilevabilità di esse all’epoca di emissione della prima ordinanza.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone

all’art.297 comma 3 cod.proc.pen.: deduce che i presupposti per operare
la retrodatazione ai sensi dell’art.297 comma 3 cod.proc.pen. erano
presenti non solo nell’ordinanza impugnata ma anche negli atti allegati
che costituiscono compendio indissolubile del titolo custodiale; l’ordinanza
di custodia cautelare ( pag.254 ) contiene un riferimento alla condanna
riportata dal Cammarata nel procedimento “Iblis”; la relativa ordinanza di
custodia cautelare del novembre 2010 e la richiesta di rinvio a giudizio
del 13.6.2011 risultano dalla lettura della sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania n.1452/12 pure allegata
agli atti; l’informativa di reato del procedimento di interesse allegata al
faldone n.1, ha determinato la relativa iscrizione a modello 21 in data
7.12.2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di cassazione, con pronuncia delle Sez. U, n. 45246 del
19/07/2012, P.M. in proc. Polcino, Rv. 253549, ha affermato che la
questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di
custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame
solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine
interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del
secondo provvedimento cautelare; b) desumibilità dall’ordinanza
applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare
l’ordinanza custodiale successiva.
A seguito della soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni unite, la
Corte cost. è intervenuta con la sentenza n.293 del 2013 che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 309 cod.proc.pen., in
quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di

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ricorso per violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento

riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata
massima delle misure cautelari, prevista dall’art. 297 comma 3
cod.proc.pen., sia subordinata, oltre che alla avvenuta scadenza del
termine al momento dell’emissione dell’ordinanza cautelare impugnata,
anche alla condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino
da detta ordinanza, dovendosi invece ritenere che essi possano essere
desunti da tutti gli atti trasmessi al tribunale del riesame ai sensi

elementi eventualmente addotti dalle parti nel corso dell’udienza ai sensi
dell’art.309 comma 9 cod.proc.pen.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Catania affinché, conformandosi all’art.309
cod.proc.pen. risultante dalla sentenza della Corte cost. n.57 del 2013
che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, proceda alla verifica della
sussistenza o meno delle condizioni per la retrodatazione della
decorrenza dei termini di durata della misura cautelare ai sensi
dell’art.297 comma 3 cod.proc.pen., utilizzando a tal fine tutti gli atti
legittimamente acquisiti ai sensi dell’art.309 comma 5 e 9 cod.proc.pen.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Catania.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso il 9.12.2013

dell’art.309 comma 5 cod.proc.pen., nonché sulla base degli ulteriori

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