Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14650 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14650 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA PIERO, nato il 24/03/1976
avverso l’ordinanza n. 4140/2012 MAGISTRATO SORVEGLIANZA di
BOLOGNA del 28/11/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Antonio Mura,
che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

Data Udienza: 17/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 novembre 2012 il Magistrato di Sorveglianza di
Bologna ha rigettato la domanda avanzata da Costa Piero, volta a ottenere la
remissione del proprio debito di euro 102.888,72, di cui all’art. 26130/2010 reg.
cred. Corte di appello di Bologna.
Il Magistrato, a ragione della decisione, riteneva sussistente il requisito della

disagiate condizioni economiche, pure richiesto dalla legge per l’ammissione al
beneficio, risultando l’istante proprietario di quote pari a un quarto di un
appartamento e alla metà dell’appartamento in cui viveva, oltre che di terreni.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., inosservanza ed erronea interpretazione della norma che disciplina la
remissione del debito per spese processuali e mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine al rigetto della istanza di remissione.
Secondo il ricorrente, che premette il richiamo al contenuto dell’ordinanza
impugnata, il requisito concernente le disagiate condizioni economiche deve
essere valutato sul piano oggettivo, in relazione alla situazione patrimoniale del
richiedente, e sul piano soggettivo, in relazione all’impatto dell’assolvimento del
debito sulla condizione economica complessiva dell’obbligato e in rapporto alla
sua esigenza di sopperire alle fondamentali necessità di vita.
Nella specie, non si è considerato che le proprietà immobiliari indicate non
possono essere ritenute in alcuna misura produttive di reddito o di beneficio
economico, poiché l’immobile di Molinella, nel quale risiede con la madre
comproprietaria al 50%, è stato acquistato nel 2009 ed è gravato da mutuo
fondiario quindicennale cointestato; i terreni sono “un fazzoletto di terra”
accessorio e di pertinenza dell’abitazione; l’immobile di Grizzana Morandi, del
quale ha la quota di un quarto, è per i residui tre quarti di proprietà altrui con
diritto di abitazione “vita natural durante”, esercitato in esclusiva. Né si è tenuto
conto della sua attività lavorativa, svolta con contratto a termine in scadenza al
31 gennaio 2013, con orario part-time e con compenso stimabile in circa
quattrocentoquaranta euro mensili.
Né l’effettiva condizione economica è stata comparata alla entità del debito
di cui si è chiesta la remissione, in contrasto con i principi fissati in sede di
legittimità.

2

costante regolarità della condotta carceraria e non soddisfatto quello delle

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta concludendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato,
la cui motivazione non fornisce effettiva e congrua giustificazione argomentativa
delle conclusioni assunte, in mancanza di una esaustiva comparazione in
concreto tra la situazione economica del ricorrente e l’effettiva entità del debito
in discussione.

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della remissione del
debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il requisito delle
disagiate condizioni economiche, richiesto sia dall’abrogato art. 56 legge n. 354
del 1975, sia dal vigente art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, è integrato non solo
quando il soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando
l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo
bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze
vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale (tra le altre,
Sez. 1, n. 14541 del 24/01/2006, dep. 27/04/2006, Mangione, Rv. 233939; Sez.
1, n. 5621 del 16/01/2009 dep. 10/02/2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, n.
48400 del 23/11/2012, dep. 13/12/2012, Loreto, Rv. 253979).
Si è anche affermato il principio che la valutazione circa la sussistenza di
tale requisito deve essere svolta con riferimento al momento della presentazione
dell’istanza ovvero a periodi di tempo a esso cronologicamente prossimi, atteso il
chiaro dettato della norma, che puntualizza il concetto con terminologia al tempo
presente (“chi si trova in disagiate condizioni •..”), e avuto riguardo alla logica
sottesa che, all’evidenza, intende prestare attenzione a situazioni di difficoltà
connesse al momento del dovuto pagamento, non a situazioni pregresse,
potenzialmente anche superate e dunque non più significative ai fini in parola
(Sez. 1, n. 19866 del 06/05/2009, dep. 11/05/2009, Valenziano, Rv. 243786).

3.

L’ordinanza impugnata, che ha premesso il riferimento alla buona

condotta serbata dal ricorrente durante la sua detenzione presso l’Istituto di
Bologna, ha ritenuto non soddisfatto il requisito delle disagiate condizioni
economiche traendo il suo rilievo conclusivo, posto a fondamento del rigetto
della domanda, dalla indicazione delle sue proprietà immobiliari (“quote di 1/4 di
un appartamento, del 50% dell’appartamento dove vive e di terreni”).
Il Tribunale, nell’esporre dette emergenze, ha tuttavia limitato le sue
argomentazioni al rilievo delle indicate possidenze, senza rendere conto del
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

contenuto, della fonte e dell’attualità delle verifiche svolte, né della coerenza
della sua analisi agli indicati condivisi principi di diritto.
Sotto il primo profilo, non solo dei terreni e degli appartamenti, non meglio
individuati, non sono indicati l’ubicazione, le dimensioni, il valore, le modalità di
utilizzo e il reddito percepito, ma le generiche indicazioni non sono logicamente
raccordate tra loro e con il materiale probatorio, illustrato dalla difesa nel ricorso,
e che, riferito sia ai beni immobili sia all’attività di lavoro svolta dal ricorrente o
cessata, non era irrilevante, né superfluo al fine della corretta ed esaustiva

Sotto il secondo profilo, correlato al primo, la verifica è chiaramente
manchevole poiché l’assenza di disagiate condizioni economiche in capo
all’interessato è stata collegata alla sua proprietà di beni immobili, omettendosi il
confronto con il denunciato stato d’incapienza reddituale, con la incidenza,
concreta ed effettiva, dello stesso sulla reale situazione patrimoniale e con
l’entità effettiva del debito in questione.

4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato e rinviato al
Magistrato di sorveglianza di Bologna, che procederà a nuovo esame tenendo
presenti i rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di
sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, in data 17 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

valutazione richiesta.

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