Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14632 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 14632 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PORDENONE
nei confronti di:
PALUDET MARIO N. IL 02/02/1949
avverso l’ordinanza n. 39/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;

Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre
per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata il 5/06/2013 dal medesimo
Tribunale, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei
confronti di Paludet Mario per il reato di cui agli artt.590, commi 2 e 3, e 583,
comma 1, n.1 cod. pen., così descritto nel capo d’imputazione: Paludet Mario,
nella sua qualità di legale rappresentante, responsabile del servizio sicurezza sul
lavoro della Paludet Mario & C. s.n.c., per negligenza, imprudenza ed imperizia,

particolare violazione dell’art.2087 cod. civ. e dell’art.28, comma 2, lett. d) d.lgs.
9 aprile 2008, n.81 in nesso di causa con l’evento infortunistico, non aveva
individuato nel Documento di valutazione dei rischi, nel caso specifico del rischio
di ribaltamento di un carico, le procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi dovevano
provvedere, così per colpa cagionando alla lavoratrice Valle Maria Grazia lesioni
dalle quali era derivata una inabilità temporanea di 91 giorni. In particolare Valle
Maria Grazia, mentre il collega Michielin Sergio stava eseguendo, tramite l’ausilio
di un carrello elevatore, manovra di spostamento di un pallet prelevandolo da
una pila per spostarlo altrove, avvertita da un altro collega di prestare attenzione
al movimento del carrello, si era spostata e nel fare ciò si era trovata dinanzi il
carico del carrello che, rovesciandosi, le era franato sulla gamba sinistra.
2. A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso il 9/12/2011 dal
Giudice per le indagini preliminari, ed all’esito dell’udienza tenutasi in pubblica
udienza, il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice monocratico, ha
pronunciato ordinanza ai sensi dell’art.521, comma 2, cod.proc.pen. ritenendo
che il sinistro non fosse avvenuto per le omissioni meramente scritturali indicate
in rubrica ma perché il carico non era stato concretamente assicurato alla
paletta, da cui era rovinato sulla persona offesa.
3. Il Procuratore ricorrente censura il provvedimento impugnato, ritenendolo
abnorme, per aver determinato un ingiustificato regresso del procedimento alla
fase delle indagini preliminari, in forza di una insussistente violazione
dell’art.521, comma 2, cod.proc.pen.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Nicola Lettieri, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.
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nonché violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Data la specialità del rito, è opportuno prendere le mosse dai tratti
salienti del procedimento per decreto penale di condanna.
2.1. Tale procedimento si configura come rito a contraddittorio eventuale e
differito in funzione di economia processuale; la condanna viene, dunque,
emessa senza previo contraddittorio e viene posta nel nulla dall’opposizione, che

cui il contraddittorio tra accusa e difesa si deve esplicare in modo pieno, con le
medesime garanzie e modalità previste nel procedimento ordinario, in cui la
notificazione del decreto opera come mezzo di contestazione dell’accusa (Corte
Cost. n.8 del 16/01/2003).

3. In relazione al tema dell’abnormità dei provvedimenti, è stato, dunque,
ritenuto abnorme, in quanto si colloca al di fuori dell’ordinamento e determina
una stasi processuale rimuovibile solo con l’impugnazione e l’annullamento, il
provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di
decreto penale per omesso avviso all’imputato a norma dell’art.415

bis

cod.proc.pen. (Sez.1, n.11282 del 21/12/2000, dep. 21/03/2001, PM in proc.
Villa, Rv. 218579; Sez.1, n.24705 del 10/05/2001, PM in proc. Aliprandi,
Rv.219947).
4. Dinanzi al tribunale in composizione monocratica, la fase conseguente
all’opposizione a decreto penale di condanna è disciplinata dall’art.557 cod.
proc.pen., in base al quale l’imputato può chiedere al giudice di emettere il
decreto di citazione a giudizio. La disciplina presenta, rispetto alla disciplina
generale dettata dall’art.464 cod. proc.pen., la peculiarità di non contemplare la
pronuncia del decreto di giudizio immediato, trattandosi di giudizio non previsto
nel rito monocratico.
4.1. E’ controversa l’applicabilità, al giudizio che si svolge in seguito alla
pronuncia del decreto di citazione, delle norme che regolano il procedimento per
decreto dinanzi al tribunale in composizione collegiale, richiamate con clausola di
compatibilità dall’art.557, comma 3, cod.proc.pen., e che prevedono il giudizio
immediato, specie qualora si tratti di norme, come l’art.456, comma 3, cod.
proc.pen., che fissa in 30 giorni il termine per la comparizione delle parti,
pienamente compatibili con i criteri di economicità e speditezza ai quali è
improntato il procedimento per decreto.
3

opera come mezzo di contestazione dell’accusa e consente di avviare la fase in

5. Quanto agli interventi consentiti al giudice in relazione all’imputazione, un
precedente orientamento escludeva la modifica dell’imputazione per
l’inapplicabilità dell’art.516, comma 1, cod.proc.pen., così imponendo al giudice
che avesse riconosciuto l’insussistenza o l’irrilevanza del fatto originariamente
contestato di pronunciare la sentenza ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. e di
trasmettere gli atti al pubblico ministero per procedere per il diverso fatto
emerso in udienza (Sez.3, n.15476 del 10/01/2002, Meucci, Rv. 221690).
5.1. Più di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso, qualora il

modifica dell’imputazione, ritenendo applicabile, in difetto di deroghe espresse,
la disciplina ordinaria prevista per le nuove contestazioni. Ove non si sia
provveduto alla modifica dell’imputazione, il giudice ha il potere di dichiarare la
nullità del decreto di citazione a giudizio e di restituire gli atti al pubblico
ministero, come riconosciuto al giudice del dibattimento (Sez.1, n.17312 del
15/04/2008, Stolfa, Rv.240004; Sez.3, n.12293 del 9/02/2005, Pillinini,
Rv.231054).

6. Pacifico è, in ogni caso, che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art.521,
comma 2, cod. proc. pen., non sia ricorribile per cassazione, in virtù del principio
di tassatività dei mezzi d’impugnazione espresso dall’art.568 cod.proc.pen. e
dell’espressa previsione dell’inammissibilità dell’impugnazione delle ordinanze
emesse nel dibattimento se non unitamente alla sentenza (art.586
cod.proc.pen.).

7. Così come è pacifico che, all’instaurazione del giudizio a seguito di
opposizione, segue ope legis la revoca del decreto penale di condanna (art.557,
comma 2, cod.proc.pen.).

8. L’espresso richiamo dell’art.557, comma 3, cod.proc.pen. alle disposizioni
del Titolo V Libro VI e la clausola di compatibilità con tale rito delle norme che
regolano il giudizio immediato, trattandosi di rito non previsto per il
procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (Sez.4, n.16265
del 20/03/2013, Costa, Rv.255514; Sez.2, n.6377 del 22/11/2007, dep.
8/02/2008, Negrotto Cambiaso, Rv.239443), non escludono l’applicabiltà, per
quanto qui rileva, delle norme dettate in materia di nuove contestazioni nel
dibattimento (Sez.3, n.23491 del 7/05/2009, Giri, Rv.243966), anche in virtù
dell’abrogazione dell’art.562 cod.proc.pen. ad opera dell’art.44 1.16 dicembre (j
1999, n.479 ed in virtù del richiamo operato dall’art.559, comma 1,
4

fatto risulti diverso da quello contestato, che il pubblico ministero proceda alla

cod.proc.pen. alla disciplina prevista per il procedimento davanti al tribunale in
composizione collegiale.
8.1. Corollario di tale affermazione è l’applicabilità dell’art.521, comma 2,
cod. proc.pen., che riconosce al giudice il potere di disporre la regressione del
procedimento ove ritenga che il fatto sia diverso da come descritto nel decreto
che dispone il giudizio, anche al giudizio che si svolge a seguito di opposizione a
decreto penale, essendo tale potere correlato alla fase del giudizio in cui il titolo

9. Né l’abnormità del provvedimento potrebbe desumersi dalla specialità del
rito, che prevede l’emissione del decreto che dispone il giudizio ad opera del
Giudice per le indagini preliminari, essendo in ogni caso riservata al pubblico
ministero l’iniziativa dell’azione penale e la formulazione dell’ipotesi di reato
(Sez.5, n.12987 del 16/02/2012, PM in proc. De Felice, Rv.253212; Sez.5,
n.22390 del 10/05/2005, PM in proc. Zampa, Rv.231787).

10. Né, per altro verso, il provvedimento impugnato appare idoneo a
determinare una situazione di stallo del procedimento, potendo il pubblico
ministero procedere nelle forme ordinarie in ragione della revoca del decreto
penale di condanna che, come detto, consegue ope legis all’opposizione (Sez.3,
n.2430 del 22/10/2008, dep.21/01/2009, PM in proc. Pettina, Rv.242342).

11. Tanto premesso, ed il caso in esame neppure involge il tema affrontato
dalla CEDU in relazione all’art.6 della Convenzione (Corte EDU 11/12/2007,
Drassich c. Italia), concernente l’ipotesi della diversa qualificazione giuridica del
fatto effettuata dal giudice di appello, è evidente come, nel caso di specie,
dall’ordinanza impugnata possa evincersi che il giudice ha ritenuto che il fatto
risultasse diverso da come descritto nel decreto penale opposto.
11.1. Ma, in base alla giurisprudenza di questa Corte, va escluso ogni profilo
di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso
nell’esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la
stasi del procedimento per l’impossibilità da parte del pubblico ministero di
proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del
procedimento (Sez. U, n.25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590).
Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel
sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al
giudice dall’ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, P.M. in proc. De Cicco,
Rv. 252475; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, P.M. in proc. Ragazzoni,
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di reato è soggetto a critica ed a nuova valutazione.

Rv.241162) o comunque ne viola le norme (Sez.3, n.24163 del 3/05/2011,
Wang, Rv.250603; Sez.U. n.21423 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda,
Rv.246910), pertanto incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla
ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 P.G. in
proc. Toni, Rv. 243590; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, PM in proc. Mocavero,
Rv. 239278; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, PM in proc. A., Rv. 253177; Sez.
3, n.49404 del 18/11/2009, PM in proc. Fariello, Rv. 245715).

Non è, quindi, abnorme il provvedimento con cui il Tribunale in

composizione monocratica, investito del giudizio a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, disponga la trasmissione degli atti al pubblico
ministero, avendo ritenuto la mancata corrispondenza dell’imputazione al fatto.
Indipendentemente dalla sua correttezza giuridica, il provvedimento è stato,
infatti, emesso nell’esercizio di un potere riconosciuto al giudice dall’ordinamento
e, quindi, non può essere qualificato abnorme, in quanto il cattivo esercizio del
potere può al più sfociare in un atto illegittimo, ma non in un atto abnorme.

13. Ne consegue che, nel caso di specie, attesa l’inammissibilità del ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art.521, comma 2,
cod.proc.pen., per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, e
considerato che tale provvedimento non presenta i requisiti per essere ritenuto
affetto da abnormità, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso il 25/02/2014

12.

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