Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14632 del 14/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14632 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RINA GIOVANNI N. IL 21/02/1976
avverso l’ordinanza n. 1325/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 17/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 14/01/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Riina Giovanni avverso l’ordinanza indicata
in rubrica, che ha rigettato il reclamo del ricorrente avverso il diniego di
concessione della liberazione anticipata speciale, in ragione della condanna in
espiazione per reati ostativi ex art. 4-bis ord.pen., è manifestamente infondato,
e deve perciò essere dichiarato inammissibile, in quanto si pone in contrasto coi
principi in tema di caducazione ex tunc delle norme introdotte con un decreto

modifica apportata – in sede di conversione – dalla legge n. 10 del 2014 all’art. 4
del D.L. n. 146 del 2013, soggetta perciò alla regola del tempus regít actum,
pacificamente affermati da questa Corte (a partire dalla sentenza n. 34073 del
27/06/2014, Rv. 260848, della 1^ Sezione, ricorrente Panno), di cui il
provvedimento impugnato ha fatto puntuale e motivata applicazione al caso di
specie, escludendo qualsiasi rilevanza del fatto che l’istanza di integrazione del
beneficio fosse stata presentata dal ricorrente nella vigenza della norma
originaria non convertita in legge; del tutto incongruo si rivela, in particolare, il
richiamo operato dal ricorrente al disposto dell’art. 15 comma 5 legge n. 400 del
1988, che non prevede alcuna ultrattività della norma non convertita, ma si
limita a stabilire che gli emendamenti approvati in sede di conversione di un
decreto legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
della legge (e non dopo il decorso dell’ordinaria vacatio

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, ma non quella alla sanzione pecuniaria prevista dall’art.
616 cod.proc.pen., in considerazione della relativa novità della questione
proposta nel ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso il 14/01/2016

d’urgenza non convertito in legge e sulla natura di norma processuale della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA