Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14624 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 14624 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 2625/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/s9tite le conclusioni del PG Dott. rIA
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Data Udienza: 25/02/2014

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento del 13/12/2012 il Tribunale di Sorveglianza di Milano
rigettava il ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato proposto da Campanella Carmine.
Nel provvedimento impugnato si rilevava, anzitutto, che l’opponente non
aveva ottemperato all’onere di notifica del ricorso e del conseguente decreto, nei
termini in quest’ultimo indicati, nei confronti del Procuratore Generale e del

Avverso il provvedimento propone ricorso per Cassazione il Campanella,
deducendo, per quel che attiene il detto tema di giudizio, preliminare e
assorbente, l’assenza di una previsione normativa riguardo al rilevato onere di
notifica in capo al ricorrente.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Invero l’onere di notificazione a carico dell’opponente, previsto dal disposto
di cui all’art. 99, comma 2, d.P.R. 31 maggio 2002, n. 115 e ribadito nella
prescrizione contenuta nel decreto di comparizione, è da ricondurre alla natura di
procedimento camerale contenzioso proprio dello strumento processuale in
argomento, da cui discende la necessità che il giudice provveda alla
convocazione delle parti in camera di consiglio con decreto, da comunicarsi al
ricorrente, il quale ha l’onere di notificare il ricorso e il decreto alle altre parti del
giudizio a pena d’inammissibilità.
Il comma 3 della richiamata disposizione, infatti, facendo rinvio per la
definizione del reclamo al rito di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 29, impone
l’adozione del procedimento camerale contenzioso di cui sopra e delle relative
modalità di convocazione e notifica (v. Sez. 4, n. 45404 del 04/07/2013,
Campanella, non mass.).
Al rigetto del ricorso, consegue a carico del ricorrente l’onere delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 25/02/2014

Ministero delle Finanze.

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