Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1462 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1462 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PAVONE LORENZO N. IL 02/06/1970
avverso l’ordinanza n. 761/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
06/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
m
r
LOCATELLI;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. )7~,c) ntami `e-i’v-t

A-t-

Oto Mic.firgY

Uditi difensor)Avv.; €; () 9…(Je.

Lk

ketAivvv3 Lteg/to

c4..Q,tk1/4-ir3

-e i aCco

c-Letz, 12_9- (Lt,

Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.5.2013 il Tribunale del riesame di Catania adito
a norma dell’art.309 cod.proc.pen., confermava la misura cautelare della
custodia in carcere disposta dal Giudice delle indagini preliminari nei
confronti di Pavone Lorenzo, indagato per i reati previsti dall’art.416 bis
commi 1,2,4 e 6 cod.pen. per avere fatto parte della famiglia catanese di
“Cosa nostra” promossa e diretta da Santapaola Benedetto , Ercolano

territorio; associazione che si avvale della forza di intimidazione del
vincolo associativo per commettere una serie indeterminata di reati
contro la vita, la libertà personale, il patrimonio , la pubblica
amministrazione, per acquisire la gestione e comunque il controllo di
attività economiche, per realizzare profitto o vantaggi ingiusti , per
intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione. Con le
aggravanti di essere l’associazione armata e di aver assunto o mantenuto
il controllo di attività economiche finanziandole in tutto o in parte con i
proventi dei delitti commessi. In Catania ed in provincia sino all’aprile
2010.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per violazione degli
artt.192 e 273 cod.proc.pen., deducendo che le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia Torrente, Anselmi e Viola si risolvono nella mera
indicazione di Pavone quale appartenente al sodalizio mafioso senza
indicazione di alcuna concreta condotta costituente esplicazione della sua
appartenenza al clan Santapaola Ercolano e gli indizi evidenziati nel
provvedimento impugnato mancano del requisito della gravità indiziaria e
non sono idonei alla adozione di una misura cautelare personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere evidenziando la sussistenza dei seguenti gravi indizi
di colpevolezza in ordine alla appartenenza del ricorrente alla famiglia
mafiosa dei Santapaola-Ercolano e specificamente del “gruppo di
Picanello”: a) premesso che Pavone Lorenzo era già stato condannato per
i reati di partecipazione all’associazione mafiosa del clan Santapaola e per
estorsione commessi sino al 2000, ha rilevato che, dalla ordinanza di

Aldo e Santapaola Vincenzo, articolata in vari gruppi stanziati sul

custodia in carcere emessa il 10.3.2013 dal Giudice delle indagini
preliminari di Catania a carico di Pavone Lorenzo per concorso in
estorsione aggravata dal fine di agevolare l’associazione mafiosa di
appartenenza del clan Santapaola commessa alla fine del 2012, acquisita
agli atti unitamente al relativo fascicolo, risultavano le seguenti
circostanze: dopo aver aperto nell’anno 2012 due cantieri nel quartiere
Picanello di Catania, l’imprenditore edile Reitano Carmelo era stato

via Caduti del Lavoro del quartiere Picanello ove, nel corso di un incontro
avuto con Scuderi Salvatore e Pavone Lorenzo, presentatogli come
“referente di Picanello” aveva pattuito la somma da pagare per non avere
problemi sui cantieri; b)Torrente Salvatore, affiliato al clan Santapaola,
gruppo del Villaggio di Sant’Agata lo riconosceva fotograficamente come
appartenente al “gruppo di Picanello”, con ruolo di rilievo; riferiva di
averlo conosciuto nel corso dell’anno 2009 allorché si era presentato al
Villaggio per cercare di recuperare della refurtiva rubata ad un suo
parente; c) Anselmi Nazareno, appartenente all’associazione Laudani,
alleata del clan Santapaola, affermava di averlo conosciuto
personalmente in carcere nel 2003 durante un periodo di comune
detenzione; sapeva che era un appartenente al gruppo di Picanello,
aggiungendo che Pavone frequentava Tudisco Santo e Tripoto Rosario,
quest’ultimo reggente del gruppo di Picanello quantomeno sino al 2009;
d) Viola Salvatore appartenente al clan Santapaola, lo riconosceva
fotograficamente e riferiva che, avendo commesso il furto di una
minimoto a Canalicchio si era presentato da lui Nuccio Mazzei detto u
Carcagnuso ( esponente dell’omonimo clan dei “Carcagnusi”) per la
restituzione del mezzo rubato in quanto interessava a Pavone Lorenzo
che era il “responsabile” per la zona di Picanello; e) numerosi controlli di
polizia posti in essere tra il 2005 ed il 2011 che hanno visto Pavone
accompagnarsi frequentemente a numerosi accusati o già in passato
condannati per aver fatto parte del gruppo di Picanello del clan
Santapaola.
Da quanto riportato risulta, preliminarmente, che l’affermazione del
Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
non si basa solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma anche

&Sk

2

accompagnato da Indelicato Rosario presso un negozio di barbiere sito in

sulle circostanze di fatto accertate con sentenza passata in giudicato e
risultanti dalla citata ordinanza di custodia in carcere per fatti di
estorsione aggravati da finalità mafiose commessi in data
immediatamente successiva al contestato periodo di permanenza nella
associazione.
Contrariamente a quanto affermato nei motivi di ricorso, i collaboratori di
giustizia non si sono limitati ad affermare la generica conoscenza

rilevato dal Tribunale del riesame, hanno descritto una specifica attività
illecita del ricorrente diretta al controllo ed alla gestione dei furti nel
quartiere di competenza, specificandone il ruolo di rilievo quale assiduo
frequentare di Tripoto Rosario, reggente del gruppo di Picanello sino
all’arresto avvenuto nel 2009.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di miulle euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario, ai sensi dell’art.94
comma 1 ter norme att. cod.proc.pen.
Così deciso il 9.12.2013.

dell’appartenenza del ricorrente ad un sodalizio criminoso, ma, come

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA