Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1461 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1461 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRAGLIASSO CARMINE N. IL 01/05/1979
avverso l’ordinanza n. 44/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Dsco-“, -Ce-°‘/.
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Uditi difensor Avv. ;

Data Udienza: 09/12/2013

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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14.3.2013 il Tribunale di Napoli ,in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Fragliasso
Carmine di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti
giudicati con nove sentenze di condanna per reati previsti dall’art.73
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 commessi in Napoli dal 1998 al 2012.
Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre per inosservanza ed

disposto degli artt.81 cod.pen. e 671 cod.proc.pen., nonché per
mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il giudice dell’esecuzione ha osservato che il riconoscimento della
sussistenza del medesimo disegno criminoso postula che l’agente, sin dal
momento in cui commetteva il primo reato, avesse deliberato, sia pure
nelle componenti essenziali, la realizzazione di tutte le successive
condotte criminose, ed ha ritenuto destituito di fondamento l’assunto che
il richiedente, sin dall’anno 1998, avesse deliberato la commissione dei
reati di spaccio attuati fino al gennaio 2012.
L’argomentazione del giudice dell’esecuzione è giuridicamente
corretta, priva di vizi logici ed incensurabile nel merito. I motivi di ricorso
non denunciano violazioni di legge o vizi logici manifesti della
motivazione, bensì introducono apprezzamenti alternativi delle risultanze
probatorie non ammessi nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro.
Così deciso in Roma il 9.12.2013.

erronea applicazione delle norme penali e processuali in relazione al

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