Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1460 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1460 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABDOULAYE THIONGANE N. IL 05/04/1975
avverso l’ordinanza n. 41/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
02/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/setitite le conclusioni del PG Dott. N3CQc 3
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Uditi difensor Avv.;

2cs ,

Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2.4.2013 il Tribunale di Bergamo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Abdoulaye
Thiongane di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti
giudicati con le sentenze comprese nel provvedimento di cumulo emesso
in data 17.1.2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bergamo.

segue: 1)omessa motivazione in ordine alla richiesta di rideterminazione
della pena, considerato che il giudice della cognizione con la sentenza di
condanna del 22.9.2011 del Tribunale di Bergamo aveva già unificato
nel vincolo della continuazione la pena irrogata con la sentenza del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 1.7.2009 di
condanna alla pena di anni 1 di reclusione, e mancata correzione del
provvedimento di cumulo; 2) manifesta illogicità della motivazione poiché
il giudice dell’esecuzione “non ha relazionato lo stato di
tossicodipendenza con la commissione dei singoli reati”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Dal verbale di udienza camerale risulta che il difensore aveva
eccepito che, in riferimento alle sentenze indicate ai n.2) e 5) del
provvedimento di cumulo, la sussistenza del vincolo della continuazione
era già stata ritenuta dal giudice della cognizione: in effetti, dal
dispositivo della sentenza 22.9.2011 del Tribunale di Bergamo (n. 5 del
cumulo) risulta che la pena determinata nella misura di anni 2 e mesi 10
di reclusione ed euro 10.000 di multa è comprensiva della pena, unificata
nel vincolo della continuazione, già irrogata con la sentenza 1.7.2009 del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ( n.2 del
cumulo). Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non ha esaminato il
dedotto vizio di calcolo contenuto nel provvedimento di cumulo
determinato dall’erroneo inserimento della sentenza di condanna sub.2)
già inclusa nella condanna sub 5).
2.11 motivo di ricorso,

relativo al mancato riconoscimento della

continuazione, è parzialmente fondata sotto il seguente profilo: il giudice
della cognizione ha già ritenuto la sussistenza della continuazione tra il

Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore ricorre deducendo quanto

reato di spaccio commesso in data 17.3.2009 di cui alla sentenza sub.2)
ed i reati di spaccio continuato commessi sino al 27.12.2010 di cui alla
sentenza di condanna sub.5). Ne consegue che, secondo il giudizio
espresso dal giudice della cognizione, l’elemento psicologico del
medesimo disegno criminoso è ravvisabile in riferimento al periodo
temporale decorrente dal 17.3.2009 sino al 27.12.2010, date di
commissione dei reati unificati nel vincolo della continuazione; pertanto

reati della medesima specie, commessi negli stessi luoghi nel periodo
intermedio, quale è il reato giudicato con la sentenza di condanna del
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 30.3.2010
(punto 4 del cumulo) commesso in data 18.10.2009, salva l’emergenza di
specifici elementi sintomatici del fatto che esso sia avulso dall’originario
disegno criminoso, elementi non indicati dal giudice dell’esecuzione ( in
senso conforme Sez. 4, n. 3440 del 19/02/1992, Olivieri ed altro, Rv.
189691).
L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di
Bergamo perché riesamini la richiesta del condannato in relazione al
dedotto errore di calcolo derivante dall’inserimento nel cumulo della
sentenza sub 2) già compresa nella sentenza sub 5), e perché riesamini
la sussistenza del nesso della continuazione con riguardo al reato oggetto
della sentenza di condanna indicata al punto 4).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Bergamo.
Così deciso in Roma il 9.12.2013.

il medesimo vincolo della continuazione è di norma estensibile anche ai

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