Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1459 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1459 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) FIORE VINCENZO N. IL 23/09/1968
avverso la sentenza n. 175/2010 TRIB.SEZ.DIST. di CARINOLA, del
03/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 28/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 3.2.2011, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata di
Carinola ha ritenuto Fiore Vincenzo colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256 comma 1
del D.Lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione) e lo ha
condannato, con le attenuanti generiche alla pena di C. 3.000,00 di ammenda, concedendo
altresì la sospensione condizionale.
2. Il Giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità in ordine al reato contestato

sono stati confermati in dibattimento attraverso la deposizione del teste De Crescenzo.
3. Deducendo con quattro motivi la violazione della legge penale e il vizio di motivazione.
L’imputato ricorre per cassazione contro la predetta sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo si deduce la violazione dell’art. 256 comma 1 D.LGS n. 152/2006 in
relazione all’art. 606 comma 1 lett. b) cpp e il vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett. e)
rilevando che dall’istruttoria era emerso un fatto del tutto diverso rispetto a quello contestato e
cioè la omessa tenuta dell’apposito registro.
La censura è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).
L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché
siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza
n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999,
24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Il giudice di merito ha dato conto attraverso un percorso logicamente coerente della
sussistenza del reato contestato laddove ha richiamato la deposizione del teste (dipendente
dell’ARPAC) non solo in ordine alla mancanza di registri, ma anche in ordine alla affermazione
resa dal Fiore circa l’inoltro della richiesta per ottenere l’autorizzazione di impianto a ridotto
inquinamento atmosferico; ancora, ha richiamato l’affermazione del teste da cui risulta che la
ditta non è stata in grado di formulare nessun documento (ndr: l’espressione “formulare” è
evidentemente il frutto di un mero errore materiale e va logicamente intesa come “produrre”):
dall’istruttoria risulta quindi non solo la omessa tenuta dei registri, ma anche la mancanza

sull’accertamento compiuto dall’ARPAC nella tipografia di cui l’imputato è titolare, i cui esiti

dell’atto autorizzatorio (che peraltro l’imputato non ha mai dichiarato di possedere) e pertanto,
la sentenza non merita nessuna critica sotto il profilo dell’accertamento del reato.
2. Col secondo motivo si denuncia la violazione della legge penale in relazione all’art. 606
lett. b cpp osservandosi che lo stralcio del verbale di udienza del 3.11.2010 relativo alla
modifica del capo di imputazione quanto alla data di accertamento dell’ipotizzato reato (1
giugno 2006 anziché 5 giugno 2006) non venne regolarmente notificato all’imputato
contumace.
Innanzitutto perché non viene indicata la norma che si assume violata né il principio a
tutela del diritto dell’imputato: in ogni caso, se si volesse intendere dedotta una violazione del
diritto di difesa, non si comprende quale pregiudizio possa avere subito l’imputato da un mero
errore sulla data dell’accertamento della violazione, con uno scarto di appena quattro giorni,
anche perché il ricorrente si è limitato unicamente segnalare l’irregolarità della notifica senza
aggiungere altro.
3. Con il terzo il ricorrente denuncia l’erronea applicazione della legge penale per avere il
primo giudice omesso di rilevare la prescrizione del reato all’udienza del 3.2.2010.
Anche questa censura merita la stessa sorte delle precedenti perché per la
contravvenzione contestata il termine prescrizionale è di quattro anni con l’aumento di 1/4 per
l’interruzione (artt. 157 e 161 cp)e quindi arriva ad un massimo di cinque anni, con decorrenza
dalla data dell’accertamento (1.6.2006): di conseguenza, durante il giudizio di primo grado
detto termine non era ancora decorso.
4. Inammissibile per manifesta infondatezza è infine anche la quarta ed ultima censura
con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132 e 133 cp dolendosi genericamente
della eccessività della pena inflitta: trattasi di una mera critica sull’apprezzamento del giudice
di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio entro i limiti di legge, non
risultando dedotti profili attinenti alla motivazione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la
possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cass.
sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n.
18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc.
(dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione del reato non può essere
affrontata.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Anche questa censura è manifestamente infondata e quindi inammissibile.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28.11.2012.

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