Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1459 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1459 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICONE FRANCESCO N. IL 06/09/1940
avverso l’ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. 9.01AAe- Aa.ibt-c.U\sà–

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Picone Francesco proponeva incidente di esecuzione esponendo
quanto segue: con sentenza della Corte di appello di Palermo del
2.4.2012 veniva condannato per il reato previsto dall’art.416 bis
cod.pen., commesso dal 30.6.2000 al 20.6.2006, alla pena complessiva
di anni 11 mesi 10 e giorni 20 di reclusione , comprensiva di un aumento
di anni tre per il riconoscimento della continuazione con il reato giudicato

aveva originariamente condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di
reclusione per il reato di cui all’art.416 bis commesso fino al 7.7.1996;
poiché in relazione alla sentenza di condanna della Corte di appello di
Palermo del 30.6.2000 aveva espiato la pena di anni 5 e mesi 8 di
reclusione, chiedeva che tale periodo di presofferto fosse interamente
computato e detratto dalla condanna inflitta con la sentenza del
2.4.2012.
Con ordinanza del 17.4.2013 la Corte di appello di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di Picone
Francesco ostandovi il disposto dell’art.657 comma 4 cod.proc.pen.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione
deducendo l’erronea applicazione dell’art.657 cod.proc.pen.: nel caso di
reato continuato la pena deve considerarsi unica per cui il presofferto
deve essere deve essere interamente dedotto dalla pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il reato continuato non costituisce una unità reale, ma una finzione
giuridica mediante la quale una pluralità di reati, connessi tra loro in
ragione della identità del disegno criminoso, sono trattati unitariamente
al fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene, sostituito
con il più favorevole trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico a
norma dell’art.81 comma 2 cod.pen. ( conforme Sez. 1, n. 2884 del
11/05/1995 , Togna, Rv. 201748). Attesa l’autonomia dei singoli reati
unificati nel vincolo della continuazione, non sussistono valide ragioni
giuridiche per sottrarre i singoli reati che compongono la fattispecie del
reato continuato all’applicazione della regola generale stabilita
dall’art.657 comma 4 cod.proc.pen. che delimita temporalmente

%b,

con sentenza della Corte di appello di Palermo del 30.6.2000, che lo

l’operatività del principio di fungibilità della pena, stabilendo che esso
non si applica con riguardo alla custodia cautelare subita o alla pena
espiata antecedentemente alla commissione del reato per il quale deve
essere determinata la pena da eseguire ( cosiddetti “crediti di pena”) (in
senso conforme Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, Cartillone G, Rv.
212215Sez. 1, n. 3228 del 06/07/1992, P.M. in proc. Spina, Rv. 191589)
Facendo applicazione di tali principi il giudice dell’esecuzione ha

corrispondente all’aumento in continuazione applicato per il reato di cui
alla sentenza di condanna 30.6.2000 della Corte di appello di Palermo,
mentre non ha ritenuto detraibili gli ulteriori periodi di detenzione,
(divenuti “senza titolo” a seguito della riduzione della pena conseguente
al riconoscimento della continuazione), sofferti anteriormente alla data di
inizio della commissione del delitto associativo ( 30.6.2000) di cui alla
condanna 2.4.2012 della Corte di appello di Palermo, in esecuzione,
ostandovi il divieto previsto dall’art.657 comma 4 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
spese processuali.
Così deciso in Roma il 9.12.2013.

al pagamento delle

correttamente ritenuto detraibili il periodo di custodia cautelare di anni 3,

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