Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1458 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1458 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ALI’ NICOLA ANTONIO N. IL 03/03/1953
avverso la sentenza n. 135/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1/4 2-kon_
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2012

Ritenuto in fatto
1. Ali Nicola Antonio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quella con cui il gip
presso il tribunale di Locri in data 25 giugno 2010 lo aveva condannato alla pena di
anni dodici di reclusione e di euro 60.000 di multa per i reati di cui agli articoli 73
comma 1 bis lettera a) d.p.r. 309/90, 81 capoverso del codice penale; 23 comma 3
legge 110/1975; 2 e 7 legge numero 895/67; 697 del codice penale.
2. Il procedimento penale, celebrato nelle forme del giudizio immediato, trae origine
dalla circostanza che in data 6 agosto 2009 i carabinieri della stazione di Marina di
Gioiosa Ionica, notando che la vettura con a bordo il ricorrente e la convivente che
alla vista dei militari cercava di dileguarsi, dopo un breve inseguimento
provvedevano a fermarla e l’imputato veniva bloccato dopo un tentativo di fuga a
piedi. A seguito di perquisizione personale i carabinieri rinvenivano sulla persona
dell’mputato un involucro di plastica contenente sostanze stupefacenti di tipo cocaina
ed estese alla perquisizione all’autovettura si rinvenivano altri due involucri di
plastica concernente la medesima sostanza. Veniva quindi perquisita l’abitazione
dell’imputato nella quale venivano refertate e sequestrate altra sostanza stupefacente
confezionata con le stesse modalità di quella rinvenuta addosso all’imputato, diversi
sacchetti di plastica, un bilancino di precisione, una macchina per il confezionamento
sotto vuoto, armi e munizioni specificamente contestate.
Le analisi di laboratorio confermavano la natura stupefacente della sostanza rinvenuta
e la consulenza sulle anni permetteva di accertare il funzionamento di esse talune
delle quali si presentavano con matricola abrasa e in un caso, si accettava trattarsi di
pistola a salve priva del tappo rosso.
2.1 Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta perizia psichiatrica
sull’imputato che concludeva per la capacità di intendere e di volere dello stesso.
2,2 La corte di appello condividendo le argomentazioni dei giudici di primo grado,
esclusi profili di nullità dedotti per la vocatio in iudicium e per l’accertamento
peritale, confermava la declaratoria di responsabilità osservando tra l’altro che
l’imputato, pur affetto da un disturbo ossessivo compulsivo, era stato ritenuto
pienamente capace di intendere e di volere dal perito dottor Romeo nominato dal gip
e che, comunque, la stessa dinamica del reato lasciava intendere la piena capacità di
intendere e volere dell’imputato al momento dell’arresto.
3. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell’articolo 453 comma 1 bis e 178
lettera c) del codice di procedura penale assumendo la nullità della richiesta di
giudizio immediato in quanto emessa successivamente al termine di 1 80 giorni
dall’esecuzione della misura. Sostiene inoltre che oltre il 180 giorno vi sarebbe stata
attività d’ indagine in quanto all’esito di perquisizione effettuata in data 7 agosto 2009
sarebbero stati rinvenuti dai Carabinieri 12 block notes contenenti nominativi, date ed
importi di attività di cessione di stupefacenti in relazione alla quale è originato altro
procedimento penale (2290/08 R.G.) per il quale vi è stata altra sentenza della corte
di appello di Reggio Calabria in data 26 ottobre 2011 prodotta in allegato al ricorso.
3.1 Con il secondo motivo si rileva che l’attività di indagine risulta espletato oltre il
90° giorno indicato dall’articolo 454 cpp atteso che l’imputato era stato tratto in

\

Considerato in diritto.
I. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1 In relazione al primo motivo ha già correttamente risposto la corte di appello che,
citando, una pregressa decisione di questa Corte secondo cui il termine di centottanta
giorni dall’esecuzione della misura cautelare per la proposizione della richiesta di
giudizio immediato ha natura ordinatoria con riferimento all’instaurazione del rito
(Sez. 1, n. 2321 del 09/12/2009 Rv. 246036).
In questa sede, come detto in precedenza, il ricorrente assume tuttavia che non solo la
richiesta di giudizio immediato sarebbe intervenuta fuori termine ma che in realtà
sarebbero state compiute anche attività istruttorie oltre il termine di 180 giorni.
In proposito, come detto in precedenza, cita altro giudizio pendente presso la corte di
cassazione e già deciso anch’esso dalla corte di appello di Reggio Calabria.
La doglianza si appalesa evidentemente incongrua.
Come si rileva infatti dalla esame della sentenza della corte di appello che il
ricorrente ha allegato al ricorso (del 26 ottobre 2011), la vicenda relativa a quel
procedimento riguarda una serie di episodi di cessione di sostanza stupefacente a
persone varie verificatisi in Gioiosa Ionica tra il 18 luglio 2008 e il 9 luglio 2009 per i
quali Alì Nicola era stato chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 73 d.p.r.
309/90. Non è dato sapere se effettivamente anche quelle indagini siano scaturite —
come sostiene il ricorrente – dall’attività di perquisizione cui era stato sottoposto
l’imputato all’atto dell’arresto per la vicenda in esame, ma è indubbiamente vero che
la stessa corte d’appello, a pagina otto della sentenza del 26 ottobre, evidenzia come

arresto in flagranza in data 7.8.2009 e che l’attività d’indagine sulle armi delegata in
data 19.8.2009 al MS di Messina si era conclusa in data 30.11.2009
3.2 Con il terzo motivo si rileva che all’udienza del 16.4.2010 la difesa aveva
formulato richiesta di perizia per accertare la sussistenza di patologia psichiatrica
dell’imputato e che il GIP aveva effettivamente disposto perizia al fine di accertare,
tra l’altro, la capacità di intendere e di volere del ricorrente e la capacità di
partecipazione cosciente al processo. Senonchè l’accertamento non sarebbe stato
eseguito dal perito nominato avendo altra persona (dott. ssa Lombardo) proceduto al
colloquio senza che ciò fosse noto al giudicante. Peraltro l’accertamento della dott.ssa
Lombardo sarebbe stato utilizzato anche per la decisione finale.
3.3 Con il quarto motivo viene eccepita la contraddittorietà della motivazione in
ordine alla responsabilità penale in quanto fondata sulla circostanza che tutto il
materiale sottoposto sequestro sarebbe stato rinvenuto in un’abitazione rurale le cui
chiavi erano all’interno della vettura dell’imputato senza considerare che l’abitazione
non era mai stata intestata all’imputato medesimo e che vi erano altre due persone in
grado di accedere all’appartamento e che, quindi, difettavano prove certe circa la
consapevolezza di quanto rinvenuto nella abitazione. Si sostiene inoltre che alcune
delle armi non sarebbero state funzionanti.
3.4 Con il quinto ed ultimo motivo viene eccepita la violazione dell’articolo 133 cod.
pen. sia tenuto per l’individuazione della pena base di 10 anni e sia per la
determinazione dell’aumento per la continuazione in quattro anni.

la vicenda della detenzione di 400 g di stupefacente, unitamente alla detenzione di
armi, oggi all’esame, sia stata comunque considerata in quella sede per gli spunti di
fondo ricavabili.
Rimane il fatto, tuttavia, che le indagini scaturite dalla perquisizione cui fa cenno il
ricorrente, non hanno in alcun modo influito invece sui fatti relativi al procedimento
oggi all’esame, tant’è che per gli episodi di spaccio successivamente accertati si è
proceduto separatamente e vi è stata una diversa pronuncia della corte di appello di
Reggio Calabria.
Ora ricorda il ricorrente che la stessa Sezione Prima di questa Corte, nella sentenza in
precedenza citata, ha ritenuto invece perentorio il termine di 180 giorni per la
conclusione delle indagini.
Ma la perentorietà del termine non può mai riguardare le indagini che proseguono per
fatti diversi rispetto a quelli che formano oggetto del giudizio immediato.
In questo senso non sembrano lasciare margini di dubbio le modifiche apportate alla
disposizione dell’articolo 453 dal dl n. 92/2008, convertito nella L. n. 125/08.
Al comma 1, infatti, l’espressione “quando la prova appare evidente, il pubblico
ministero può chiedere il giudizio immediato. .”è stata sostituita con “”quando la
prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico
ministero chiede il giudizio immediato”.
Il comma 1 bis inserisce, invece, una nuova ipotesi di giudizio ~Mi prevedendo
che “il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di
cui all’articolo 454 comma 1 e, comunque entro 180 giorni dall’esecuzione della
misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini”.
Ora si appalesa evidente che l’eventualità che le indagini proseguano per reati diversi
da quelli che hanno determinato l’arresto della persona sottoposta ad indagini è
riconosciuta dallo stesso art. 453 cpp che, peraltro, a mente del comma 2 contempla
la possibilità di procedere separatamente per altri reati connessi o nei confronti di altri
imputati nel caso in cui, appunto, non vi sia pregiudizio per le indagini.
E dunque la perentorietà del termine — giustificandosi unicamente in ragione del
paradigma della evidenza della prova — non può che essere circoscritta alle indagini
relative al reato per cui è richiesto il giudizio immediato. Il che nella specie non è
accaduto.
1.2 Assolutamente inconferente è la pretesa del ricorrente di far valere con il secondo
motivo di ricorso il termine di 90 giorni per la conclusione delle indagini previsto
dall’art. 454 co. 1 cpp, in quanto come detto in precedenza il comma 1 bis dell’art.
453 cpp disciplina specificamente il caso in cui la persona sottoposta ad indagini si
trovi in stato di custodia cautelare. Peraltro il termine d’indagine deve avere riguardo
alla data di conferimento dell’incarico peritale, certamente intervenuto entro il 180
giorno.
1.3 11 terzo motivo è generico e manifestamente infondato sostanziandosi nella mera
reiterazione delle doglianze formulate nei motivi di appello ed alle quali i giudici di
merito hanno già adeguatamente risposto evidenziando l’infondatezza delle doglianze
posto che la perizia risulta inequivocabilmente espletata dal dott. Romeo che in via

assolutamente autonoma e sulla base di specifico accertamento del periziando e della
documentazione sanitaria ha rassegnato le proprie conclusioni.
Si chiarisce in sentenza, inoltre, che la dott.ssa Lombardo era in realtà non un
ausiliario del perito ma l’operatore del Centro Salute Mentale che aveva in carico
l’imputato in ragione della patologia psichiatrica da cui era affetto (disturbo ossessivo
compulsivo) ritenuto comunque ininfluente sulla capacità di intendere e di volere
dell’imputato.
1.4 II quarto ed il quinto motivo attengono invece al merito della valutazione e
riguardano quindi aspetti insindacabili in questa sede.
E’ noto, infatti, che secondo i numerosi arresti della giurisprudenza di legittimità
l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare
l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legit-timita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata,
valutazione delle risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed
altri).
Le doglianze del ricorrente sulla circostanza che l’imputato non era proprietario
dell’appartamento in cui vennero rinvenute le armi, le munizioni, la cocaina ed il
materiale per il suo confezionamento sono state già correttamente scrutinate dalla
corte di appello che ha logicamente evidenziato quale elemento decisivo le analoghe
modalità di confezionamento della droga rinvenuta nell’autovettura ed all’interno
dell’appartamento e l’esclusiva disponibilità di esso da parte dell’imputato. Si è
parimenti esclusa con motivazione logica congruente la rilevanza della circostanza
che alcune delle armi rinvenute non fossero perfettamente funzionanti correttamente
osservandosi, in linea con i precedenti di questa Corte, che ai fini dell’esclusione della
qualificazione di arma è necessario che la stessa risulti totalmente e assolutamente
inefficiente.
1.5 Anche sulla determinazione della pena di adeguata motivazione sia in relazione
alla pena base che l’aumento per la continuazione.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 22.11.2012

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