Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1458 del 13/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1458 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALIANI GERARDO N. IL 14/02/1956
avverso l’ordinanza n. 2610/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 13/10/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari
respingeva l’appello avverso il provvedimento con il quale il magistrato di
sorveglianza della stessa sede disponeva l’aggravamento della misura di
sicurezza della libertà vigilata applicata a Gerardo Salgi con quella della casa di $4 1-tAiv ,:
lavoro per la durata di un anno stante la pericolosità manifestata dal predetto
ed, in specie, tenuto conto della trasgressione delle prescrizioni imposte con la
tende a manifestare verbalmente teorici intenti di riabilitazione che non trovano
riscontro nella realtà.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il predetto, personalmente, rilevando
la mancanza di elementi concreti dai quali desumere la elevata pericolosità
sociale ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
Nell’ordinanza impugnata è stato evidenziato che il ricorrente è attualmente
pericoloso e che la misura di sicurezza della libertà vigilata, ripetutamente
violata, è inadeguata a contenere detta pericolosità. A fronte di ciò, il ricorrente
sollecita una non consentita rivalutazione di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2015.
misura di sicurezza. Evidenziava come dalla relazione UEPE risulti che il Salini