Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1458 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1458 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTANINO MAURIZIO N. IL 26/06/1970
avverso l’ordinanza n. 12/2013 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del
09/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. eaftAvA;tut- Sincz-kn’ez
JAAR,40

Uditi difensor Avv.;

/ut’cova:i,

Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.5.2013 il Tribunale di Reggio Emilia ,in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Montanino
Maurizio di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti
giudicati con le seguenti sentenze: Tribunale di Napoli del 13.2.2003 di
condanna per il reato di ricettazione commesso in Napoli il 27.9.1998;
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10.4.2000 di

commessi a Napoli il 1.9.1999; Tribunale di Napoli del 26.10.1999 di
condanna per il reato di ricettazione commesso a Napoli il 10.7.1998
Avverso l’ordinanza di rigetto il condannato personalmente ricorre
per i seguenti motivi: violazione di legge, illogicità e contraddittorietà
della motivazione in quanto il ricorrente commetteva sistematicamente i
predetti illeciti di ricettazione per vivere e questo nell’ambito di un
univoco e preciso disegno criminoso avvalendosi degli stessi canali e/o
fornitori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza del vincolo della
continuazione osservando che i reati sono stati commessi a distanza di
tempo non trascurabile e che la tipologia degli stessi conduceva a
ritenere che fossero stati posti in essere sotto la spinta di bisogni
occasionali e contingenti, e non in attuazione di un piano preordinato sin
dall’inizio nelle sue scelte essenziali.
Il motivo di ricorso non prefigura alcun vizio di legittimità, ma si
risolve in una richiesta di riesame nel merito della sussistenza delle
medesimo disegno criminoso, non ammessa nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro.
P.Q.M.

i

condanna per i reati di associazione a delinquere, falso e ricettazione

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro.

Così deciso in Roma il 9.12.2013

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