Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1457 del 09/12/2013


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 1457 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

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sul ricorso proposto da:
BUSHI TAIP N. IL 21/10/1977
avverso il provvedimento n. 231/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE,
del 27/06/2006
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
lettelterti4e le conclusioni del PG Dott. Pi’e-~
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Uditi difensor Avv.;

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m,i 19.•<-2- A.9- L- CZYVYL. Urn,CVA.Q2 c-P-AA: 2'2493 LL.0610 Data Udienza: 09/12/2013 RITENUTO IN FATTO Bushi Saip presenta a questa Corte, quale giudice competente sulla impugnazione, istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Trieste del 27.6.2006, che ha confermato la condanna alla pena di anni due di reclusione emessa nei suoi confronti dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste con la sentenza del 27.10.2005. Assume di aver avuto conoscenza del di carcerazione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, comprensivo della esecuzione della suddetta condanna CONSIDERATO IN DIRITTO. Dalla citata sentenza della Corte di appello di Trieste risulta che Bushi Said, libero contumace, in entrambi i gradi di giudizio di merito era stato difeso di fiducia dall'avv.Andrea Frank presso il cui studio aveva eletto domicilio, con conseguente notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale al difensore di fiducia ai sensi dell'art.548 cod.proc.pen. Deve essere ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, dovendosi ritenere, in forza dell'esistenza del mandato difensivo fiduciario, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna notificato presso il difensore di fiducia, salvo prova contraria che è onere dell'istante fornire (conformi Sez. 2, n. 43436 del 27/06/2013, Beye, Rv. 256727; Sez. 6, n. 22247 del 04/02/2011, Tanzi, Rv. 250054; Sez. 5, n. 24707 del 31/03/2010, Gallo, Rv. 248472). Deve inoltre rilevarsi la tardività della richiesta di restituzione nel termine proposta dal ricorrente, pervenuta alla cancelleria di questa Corte in data 26.2.2013 a fronte della conoscenza del provvedimento dichiaratamente verificatasi in data 23.1.2013, occorrendo applicare la regola che, in tema di restituzione nel termine, nel caso in cui l'istanza venga spedita a mezzo del servizio postale, la decadenza di cui all'art. 175, comma secondo-bis, cod.proc.pen. opera con riguardo alla data di ricezione e non a quella di invio dell'atto. (Sez. 2, n. 35339 del 551, procedimento soltanto con la notificazione, in data 23.1.2013, dell'ordine 13/06/2007, Bari, Rv. 237759; Sez. 1, n. 25185 del 17/02/2009, Ben Kassi, Rv. 243808). P.Q.M. Rigetta la richiesta. Così deciso il 9.12.2013.

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