Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1456 del 09/12/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1456 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRANADOS CHOEZ AURA MARINA N. IL 18/01/1960
avverso l’ordinanza n. 990/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 09/12/2013
RITENUTO IN FATTO
Granados Choez Aura Marina presentava richiesta di restituzione
nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza
contumaciale emessa dal Tribunale di Milano il 11.11.2008, irrevocabile
il 13.7.2010, che la condannava alla pena di mesi otto di reclusione per il
reato di contraffazione di documenti al fine di ottenere il rilascio del
permesso di soggiorno.
funzione di giudice competente sulla impugnazione, dichiarava
inammissibile la richiesta in quanto la condannata aveva avuto
conoscenza del provvedimento sin dal 6.9.2011, data di conferimento
della procura speciale al proprio difensore di fiducia, ed aveva depositato
la richiesta in data 14.10.2011, oltre il termine di trenta giorni previsto a
pena di decadenza dall’art.175 comma 2 bis cod.proc.pen.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per erronea applicazione
dell’art.175 cod.proc.pen.: la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del
provvedimento soltanto in data successiva, con l’acquisizione del fascicolo
processuale; in ogni caso la Corte di appello non ha considerato il periodo
di sospensione feriale dei termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 175, comma secondo bis
cod. proc. pen., per presentare richiesta di restituzione nel termine per
proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, è soggetto alla
sospensione nel periodo feriale stabilita dall’art.1 legge n.742 del 1969,
considerata la portata generale dell’istituto, per cui le ipotesi in cui esso
non opera, espressamente previste dalla legge, hanno carattere
eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
(conforme Sez. 5, n. 34155 del 22/09/2006 , Rasedialj ed altro, Rv.
235206).
Ne consegue la erroneità della decorrenza del termine individuata
dal giudice dell’esecuzione nella data del 6.9.2011. L’ordinanza
impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame
alla Corte di appello di Milano affinché verifichi la tempestività o tardività
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Con ordinanza del 16.12.2011 la Corte di appello di Milano, in
della proposizione dell’istanza tenendo presente l’applicabilità dell’istituto
della sospensione feriale dei termini processuali.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte
di appello di Milano.
Così deciso il 9.12.2013.
P.Q.M.