Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1455 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1455 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 13/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAMBA ALESSANDRO N. IL 19/12/1974
avverso l’ordinanza n. 687/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S . 5 r ,’,u-a.c; , c.t.4 Lik_
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Uditi difensor Avv.;

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IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 14.12.2012 il G.E. del Tribunale di Roma rigettava l’istanza proposta
da Gamba Alessandro, tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica il 9 marzo
2012 – a seguito di rito direttissimo – e rigettava la subordinata richiesta di
rimessione in termini per proporre impugnazione.
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono:
– Gamba Alessandro veniva tratto in arresto per una condotta di evasione in data

2012;
– in sede di arresto veniva ricevuta nomina del difensore di fiducia avv. Saverio
Uva e i verbalizzanti, dopo aver indicato la circostanza della fissazione per il
giorno 9 marzo della convalida con rito direttissimo, attestavano di aver dato
avviso a tale difensore tramite utenza telefonica di studio ;
– in data 9 marzo veniva nominato un difensore di ufficio in sostituzione del
difensore di fiducia assente, ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod.proc.pen. e il
Gamba formulava richiesta di definizione con rito abbreviato;

la decisione in tal sede emessa diveniva irrevocabile per mancata

impugnazione ;

il difensore di fiducia, in sede esecutiva, contestava le modalità di

comunicazione dell’udienza di convalida e celebrazione del rito direttissimo e
deduceva il vizio procedimentale come causa di nullità della sentenza.
In sede di decisione il Giudice dell’Esecuzione – nel verificare le modalità della
comunicazione al difensore descritta in sede di verbale di arresto – non riteneva
prodottasi alcuna nullità, in virtù del fatto che la comunicazione descritta (a
mezzo utenza telefonica) era ritenuta del tutto legittima in relazione alla
conformazione normativa del rito e pertanto doveva ritenersi altrettanto valida la
sostituzione operata in udienza ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod.proc.pen. .
Non veniva riconosciuto sussistente alcun altro vizio della decisione o comunque
del titolo esecutivo e veniva respinta, per carenza dei presupposti, l’istanza di
restituzione nel termine per proporre impugnazione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Gamba
Alessandro, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione, nella parte in
cui è stata esclusa la nullità del titolo esecutivo.
L’ampio motivo, qui sintetizzato, muove da una ricostruzione in fatto – più volte
ribadita – in cui si contesta la ricezione di un «avviso» da parte della difesa per
l’udienza di convalida e celebrazione del rito direttissimo.

8 marzo 2012 e giudicato per detto reato con rito direttissimo in data 9 marzo

A dire del ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna comunicazione da parte dei
verbalizzanti circa la data di convalida e contestuale celebrazione del giudizio ma
esclusivamente la comunicazione dell’intervenuta nomina da parte dell’arrestato,
nè dal verbale si evince il contrario.
Da ciò la produzione di una nullità assoluta e insanabile, tale da travolgere il
giudicato.
Si ribadisce in particolare che dal verbale non risulta l’identificazione dell’utenza
chiamata nè vi è menzione del contenuto della conversazione, nè vi è indicazione

Da ciò la illegittimità anche della sostituzione operata in udienza ai sensi dell’art.
97 comma 4 cod.proc.pen., difettandone il presupposto ossia la rituale
comunicazione di data e ora dell’udienza al difensore di fiducia pacificamente
nominato.
Si insiste, pertanto, nell’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza.
Ed invero è principio consolidato quello per cui tramite l’incidente di esecuzione
non possono dedursi ipotesi di nullità degli atti processuali, dato che le stesse
sono rilevabili esclusivamente attraverso l’impugnazione dei provvedimenti che
definiscono il grado di giudizio in cui la nullità si sarebbe verificata (già Sez. I
14.1.1992 ric. Maiolo; Sez. I n. 3246 del 25.5.1995, rv 202129; nonchè di
recente Sez. I n. 3370 del 2012 ).
Peraltro, nel caso in esame, l’ipotesi di nullità procedimentale si basa su una
mera prospettazione difensiva che contrasta con il contenuto del verbale di
arresto, come osservato in modo del tutto condivisibile dal giudice
dell’esecuzione.
Non avrebbe alcun senso, infatti, l’annotazione contenuta in detto verbale – in
cui si dà atto dell’intervenuta comunicazione telefonica al difensore nominato se non fosse riferita, sul piano logico, al periodo precedente ove si menziona
l’autorizzazione alla comparizione in giudizio direttissimo disposta dal Pubblico
Ministero per il giorno successivo.
E’ da intendersi, pertanto, l’avviso come comprensivo della data di udienza ove il
verbale venga letto nella sua interezza e logica concatenazione, nè il difensore
fornisce alcun elemento di fatto idoneo a sostenere le sue argomentazioni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in
euro 1,000,00.

3

specifica circa il buon esito della chiamata o ancora invio dì un fax per conferma.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 13.11.2013

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