Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1454 del 14/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1454 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIPARI EMANUELE N. IL 27/06/1961
avverso l’ordinanza n. 31/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
31/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ()s uo< ce_ajcsmFozo &Cm Lei_ cAi..0.2)73 A &cc, o teLteto.,m7o (Alt( )(i GolV>o
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa il 31 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Palermo rigettava
l’istanza presentata da Lipari Emanuele tesa ad ottenere la «rideterminazione»
della pena allo stesso inflitta con sentenza del 13.1.2010 irrevocabile il
2.11.2010.
La richiesta del Lipari risulta basata – in punto di fatto – sull’esito del ricorso per
cassazione proposto dai coimputati e deciso in data 12.10.2011 con sentenza
favorevole agli impugnanti in punto di modalità determinative del trattamento

circostanza aggravante ad effetto speciale e necessaria applicazione della
previsione di cui all’art. 63 comma 4 cod.pen., in presenza di altra aggravante ad
effetto speciale ritenuta sussistente).
Alla base dell’istanza vi era pertanto – in diritto – la previsione di cui agli artt.
587 e 627 comma 5, in tema di effetto estensivo dell’impugnazione nei confronti
del soggetto non ricorrente. Il Lipari, peraltro, non era stato citato nel giudizio di
rinvio.
A parere della Corte d’Appello l’omessa citazione del Lipari nel giudizio di rinvio
non può essere fatta valere tramite incidente di esecuzione, bensì andava
proposta con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del
medesimo giudizio di rinvio.
Ciò posto, la Corte palermitana riteneva di non poter applicare la norma invocata
in ragione del fatto che – in ogni caso – si trattava di questione relativa alla
determinazione del trattamento sanzionatorio del singolo prevenuto, alla luce
della specifica contestazione di circostanze inerenti la persona del colpevole, e
non poteva dirsi «illegalmente» determinata la sanzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Lipari Emanuele,
deducendo violazione della disciplina normativa di riferimento ed in particolare
dell’art. 627 comma 5 cod.proc.pen. .
La decisione di annullamento con rinvio – su ricorso proposto dai coimputati prevedeva espressamente l’effetto estensivo nei confronti dei coimputati non
impugnanti, in analoga condizione, e del resto il motivo dell’annullamento
(mancata applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 63 comma 4
cod.pen.) non poteva dirsi esclusivamente personale.
La pena irrogata al Lipari, in virtù della mancata applicazione di detta norma di
favore, risulterebbe pertanto illegale e l’incidente di esecuzione risulta essere
l’unico mezzo esperibile, in virtù dell’omessa citazione nel giudizio di rinvio
conseguente ad annullamento.

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sanzionatorio (considerazione della recidiva di cui all’art. 99 co.4 e co.5 come

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame la norma violata risulta – anzitutto – quella di cui all’art. 627
comma 5, nella parte in cui prevede che l’imputato non impugnante che – in
ipotesi – possa giovarsi di effetto estensivo della impugnazione (proposta dai
coimputati ed accolta) «deve» essere citato nel giudizio di rinvio.
Trattasi di previsione normativa tesa ad assicurare il contraddittorio e la par

condicio nella delicata valutazione della «comunicabilità» dell’effetto favorevole
della impugnazione accolta al coimputato non impugnante.

personale (ad esempio la diversa consistenza probatoria delle fonti a carico, o la
esistenza di una causa di non punibilità soggettiva) non sussiste alcun obbligo
per il giudice di rinvio di integrare il contraddittorio con i coimputati non
impugnanti ma lì dove l’annullamento dipenda – come nel caso in esame – da
una valutazione in diritto incidente sul trattamento sanzionatorio è del tutto
evidente che l’obbligo sussiste nei confronti dei soggetti coimputati che versano
nella medesima condizione.
La successiva questione – posto che nel caso in esame l’obbligo risulta violato sta nella individuazione del rimedio.
Sul punto, non può essere condivisa la motivazione espressa nel provvedimento
impugnato (necessità per il soggetto non citato di impugnare con ricorso per
cassazione la decisione di rinvio).
Se il soggetto «avente diritto» alla citazione non è stato, in concreto, citato
costui non è diventato «parte» del giudizio di rinvio e pertanto non è da ritenersi
legittimato ad impugnare la relativa decisione, potendo invece servirsi
dell’incidente di esecuzione (in tal senso, Sez. III n.21085 del 19.4.2001, rv
219700 ove si precisa che in tal caso è il giudice dell’esecuzione titolare del
potere di intervenire sulla precedente condanna, eliminandola o
ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole
decisione assunta, nonchè Sez.VI n. 16509 del 21.01.2010, rv 246654) .
Erronea risulta essere pertanto la considerazione espressa nel provvedimento
impugnato e tale impostazione inficia la validità dell’ordinanza, pur se la stessa si
sofferma su ulteriori aspetti, parimenti in modo non condivisibile.
E’ bene precisare infatti che nel caso in esame il giudice dell’esecuzione
interviene non già in una condizione «ordinaria» quanto allo scopo di «sanare»
una omissione verificatasi nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della
decisione emessa nei confronti dei coimputati e della mancata citazione del non
impugnante potenzialmente destinatario dell’effetto.
L’unico ambito valutativo di tale incidente di esecuzione risulta, pertanto,
rappresentato dalla verifica in concreto dei presupposti di applicabilitò della
3

Sul punto, è evidente che lì dove il motivo accolto sia ictu ocu/i esclusivamente

disposizione normativa di cui all’art. 587 cod.proc.pen. ossia la verifica della
«comunicabilità» o meno, nella specifica vicenda processuale posta a monte,
dell’effetto favorevole della decisione emessa nei confronti dei coimputati
impugnanti.
A tali principi dovrà attenersi il giudice dell’esecuzione nel procedimento di
rinvio.
P.Q.M.

Palermo .
Così deciso il 14 ottobre 2013

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di

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