Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1454 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1454 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORRA RAFFAELE N. IL 25/06/1981
avverso l’ordinanza n. 7477/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 14/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di
Roma respingeva l’istanza avanzata da Raffaele Morra, volta all’applicazione
della misura di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per cassazione, ma non
provvedeva al deposito dei motivi.

disposto degli artt. 591, primo comma, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2015.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato

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