Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1453 del 14/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1453 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATABIANI FABRIZIO MANOLO N. IL 13/03/1971
avverso l’ordinanza n. 56/2012 TRIB.SEZ.DIST. di VIAREGGIO, del
04/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6. t .
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Data Udienza: 14/10/2013
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Catabiani Fabrizio Manolo ricorre per cassazione, a mezzo del difensore,
avverso l’ordinanza resa in data 4.9.2012 dal G.M. del Tribunale di Lucca,
Sezione distaccata di Viareggio.
Con tale provvedimento, il G.M. in qualità di giudice dell’esecuzione rigettava de
plano l’istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di estinzione del reato (e degli
altri effetti penali) oggetto di decisione
ex art. 444 cod.proc.pen. in data
19.10.2006, per esistenza di una ulteriore decisione a carico dell’istante,
12.6.2004.
Nel ricorso si deduce erronea applicazione della legge penale, anche in
riferimento al fatto che il reato posto a base della decisione emessa il
19.10.2006 sarebbe già stato dichiarato estinto e l’istanza era in realtà tesa a
determinare lo scorporo della relativa pena da un decreto di cumulo emesso nel
2009.
2. Il ricorso va qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4
cod.proc.pen. . Se infatti il giudice dell’esecuzione, qualificando la domanda
come richiesta di declaratoria di estinzione del reato, ha operato de plano – come
prevede l’art. 676 cod.proc.pen. comma 1 – è evidente che il rimedio non può
essere rappresentato dal ricorso per cassazione.
Lo stesso art. 667 comma 4 prevede infatti, in simili casi, che contro l’ordinanza
può essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice che decide
osservando la procedura di cui all’art. 666 cod.proc.pen. .
Va pertano applicata, per costante interpretazione di questa Corte, la previsione
di cui all’art. 568 comma 5 con trasmissione degli atti al giudice competente per
l’opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p.
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca.
Così deciso il 14 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
rappresentata dalla sentenza emessa in data 19.1.2009 per fatto commesso il