Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14519 del 07/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14519 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pirani Amarildo, nato a Shkoder (Romania) il 20/02/1994

avverso la sentenza del 01/03/2016 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la
consegna di Pirani Amarildo all’autorità giudiziaria ungherese in base al mandato
di arresto europeo, emesso il 14/11/2014 dal Tribunale centrale dei Quartieri di
Buda nel procedimento penale n.39. Bny2.6682014/2 per il reato di detenzione a
fini di cessione di kg 29,369 di marijuana, commesso il 12 giugno 2014, in
relazione al quale è stata disposta la custodia in carcere del Piani.

Data Udienza: 07/04/2016

Dopo aver premesso che il Pirani fu tratto in arresto il 02/12/2015 presso
l’aeroporto di Milano Malpensa, in quanto destinatario del suindicato mandato di
arresto europeo e sottoposto, all’esito dell’udienza di convalida del 04/12/2015,
alla misura custodiale, la Corte ha dato atto di aver rinviato l’udienza al 10 marzo
2016 con proroga dei termini ex art.17 legge 69/2005, stante il mancato
pervenimento della documentazione relativa al MAE per l’udienza del 27 gennaio
2016.
Acquisita la documentazione richiesta, la Corte ha precisato che dagli atti

interno del 14/11/2014 per il reato di detenzione a fini di cessione di un’ingente
quantità di marijuana, pari a kg. 29,369, e che il MAE contiene la dettagliata
esposizione della condotta ascritta al Pirani: in particolare, dagli atti trasmessi
risulta che il 12 giugno 2014 il Pirani all’interno del parcheggio dell’area di
servizio Alacska della superstrada MO di Budapest aveva ricevuto 26 pacchetti
del peso complessivo di kg 26,369, contenenti marijuana, riposti nel baule del
taxi targato ECT 955, ed aveva trasportato il carico sino al garage sotterraneo
dell’hotel Radisson Blue Beke di Budapest. In tale luogo, alle ore 19.30, era
giunto il complice Advil Hoxha, il quale, dopo aver aperto l’autovettura con le
chiavi in suo possesso, fu bloccato e tratto in arresto con contestuale sequestro
dello stupefacente.
La Corte ha dato atto che il reato contestato è punito con pena detentiva
fino a 20 anni e costituisce reato anche per la legge italiana ex artt. 73- 80 d.p.r.
309/90.
Ritenuto che il MAE contiene le informazioni richieste dall’art.6 legge
69/2005 e che risulta fondato su un compendio indiziario idoneo e seriamente
evocativo di un fatto reato, commesso dalla persona di cui si richiede la
consegna, in assenza di elementi ostativi la Corte ha disposto la consegna del
Pirani all’autorità giudiziaria ungherese.

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’indagato, che ne
chiede l’annullamento per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si deduce che il MAE contiene una scarna descrizione delle circostanze di
reato e che per tale ragione con apposita istanza, depositata il 18 febbraio 2016,
era stato richiesto alla Corte di appello di acquisire informazioni, quantomeno
sufficienti a delineare il substrato indiziario sul quale era fondata la richiesta
dell’A.G. ungherese, ma la richiesta, reiterata all’udienza del 01/03/2016, è stata
ignorata dalla Corte di appello, che non ne fa cenno in motivazione. Si contesta
l’apparente motivazione in punto di gravità indiziaria, stante la mancata
trasmissione di elementi dai quali trarre la valutazione di gravità degli indizi,

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trasmessi risulta che il MAE fu emesso in relazione al provvedimento cautelare

essendo stata ignorata la richiesta difensiva di assumere informazioni sulla
chiamata in correità del Pirani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente contesta la decisione, in quanto la Corte di appello avrebbe
disposto la consegna del Pirani pur in presenza di un’insufficiente illustrazione

Sul punto va ribadito che in tema di mandato d’arresto europeo cd
processuale non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza
delle ragioni cautelari, poste a fondamento del provvedimento cautelare
“interno” emesso dall’autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto
che il mandato d’arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine
dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del
20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248970).
L’autorità giudiziaria italiana, verificato che il mandato di arresto a fini
processuali, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede
investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria
emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla
persona di cui si chiede la consegna, non è infatti, tenuta ad effettuare ulteriori
approfondimenti, trattandosi quest’ultimo di compito di competenza esclusiva del
giudice dello Stato di emissione (Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008 Rv.240722).
In particolare, non è necessario che il mandato di arresto contenga una
elaborazione dei dati fattuali che porti alla conclusione della gravità indiziaria: è
necessario e sufficiente, piuttosto, che le fonti di prova, relative all’attività
criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta – emergenti dal contenuto
intrinseco del mandato o, comunque, dall’attività supplementare inviata
dall’autorità emittente – siano astrattamente idonee a fondare la gravità
indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico.
Resta, dunque, estranea, al perimetro di verifica di pertinenza della autorità
giudiziaria del paese destinatario della richiesta, la valutazione in concreto della
consistenza indiziaria delle emergenze fattuali e delle relative fonti di riferimento
riservata, per contro, esclusivamente all’autorità giudiziaria del paese emittente
(v. da ultimo Sez. 6, n. 39758 del 30.9.2015, Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013,
P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).
Nel caso di specie le circostanze di fatto illustrate nel mandato di arresto
europeo consentono di ritenere ascrivibile al Pirani il fatto-reato descritto,
aggravato dal dato ponderale dell’ingente quantità dello stupefacente

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degli elementi su cui si fonda la gravità indiziaria.

sequestrato: risulta infondata la dedotta omissione per la mancata acquisizione
di informazioni integrative, evidentemente esulanti dal quadro indiziario, posto a
fondamento del titolo cautelare, cui accede il MAE, atteso che la chiamata in
correità è solo presunta dal difensore del ricorrente.
Gli elementi illustrati risultano, invero, senz’altro rappresentativi di un
compendio indiziario sintomatico dell’esistenza del fatto-reato ascrivibile al
Pirani, essendone ricostruita dettagliatamente la condotta e descritta la
concertazione dell’azione con il complice, poi tratto in arresto: elementi

indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto
delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente.
A tali principi la Corte di appello si è attenuta, adottando un provvedimento
conforme ai canoni valutativi richiesti per la procedura di consegna.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.22 comma 5 L. n.69
del 2005.
Così deciso il 07/04/2016

astrattamente idonei a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola

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