Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14516 del 31/03/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14516 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUASTAMACCHIA NICOLO’ N. IL 01/05/1948 parte offesa nel
procedimento
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IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 782/2014 GIP TRIBUNALE di ROVERETO, del
16/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Àei
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Data Udienza: 31/03/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Nicole GUASTAMACCHIA, a mezzo del difensore e procuratore
speciale, ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso il
16.3.2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Rovereto con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità della
formulata dal predetto.
2. Deduce il ricorrente violazione dell’art. 410, comma 2, cod. proc.
pen. e difetto di motivazione sia con riferimento alle cause di
inammissibilità della opposizione all’archiviazione, sia in ordine alla
infondatezza della notizia di reato. Osserva il ricorrente che il decreto
impugnato – che si asserisce emesso all’esito della richiesta di
archiviazione avanzata dal P.M. in data 12.1.2015 – non avrebbe
statuito alcunché su detta richiesta di archiviazione né avrebbe motivato
sulla inammissibilità della spiegata opposizione, risultando inconferente
rispetto alla necessità di valutare la richiesta di archiviazione, il rilievo
circa la esclusiva titolarità dell’azione penale e la legittimazione del P.M.
ad individuare la notizia di reato.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto annullarsi senza rinvio il
decreto di archiviazione con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale
di Rovereto per l’ulteriore corso. Tanto sul rilievo che il decreto di
inammissibilità può essere ritenuto un decreto di conferma
dell’archiviazione del P.M. del procedimento iscritto a nnod. 45.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto
avverso
provvedimento non impugnabile.
2. Invero, il provvedimento impugnato non risulta affatto emesso
all’esito di una richiesta di archiviazione formulata dal P.M., che – invece
– ed in relazione al pertinente procedimento iscritto a mod. 45 ha
provveduto alla trasmissione degli atti al proprio archivio. Il
provvedimento
è stato emesso solo sull’atto autoqualificatosi di
opposizione ad una richiesta di archiviazione mai formulata – quella alla
1
opposizione alla “richiesta di archiviazione ex art. 410 cod. proc. pen.”
quale fa riferimento il ricorrente è lo stesso provvedimento di
trasmissione degli atti all’archivio – rispetto alla quale il Giudice ha
ritenuto di rilevarne l’inammissibilità per ragioni fondate sul poteredovere di qualificazione della notizia di reato riservato all’organo
dell’Accusa dall’ordinamento processuale.
3. Esorbita dai poteri della Corte una riqualificazione dell’atto
impugnato – finalizzata a consentire la ammissibilità della impugnazione
mai formulata da parte dell’accusa e che, pertanto, esula dalla
valutazione espressa dallo stesso Giudice, vistosi recapitare un sedicente
“atto di opposizione” formulato da chi neanche aveva acquisito la
legittimazione per esprimerlo, in assenza di iscrizione di notizia di reato
che potesse individuare nel ricorrente una persona offesa dal reato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si
stima equo determinare in euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 31.3.2016.
– attribuendogli un contenuto decisorio su una richiesta di archiviazione