Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14515 del 31/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 14515 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEPORI CLAUDIO N. IL 29/07/1971
FAGIOLINE E CUCCETTINE SRI
avverso l’ordinanza n. 314/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
07/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘Fui VI>
huAtsA
– ;Ai 0(1_ rikkei91. 01)41 ein-R.A.as 04 –

AtkA;

sfaLKA A,..A_,

Uditi difensor Avv.;

tt ( t 1-

ipfz< ftw-J4-fAA I 1,92_ (fùé- GIÀ As,u, Data Udienza: 31/03/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7.5.2015 il Tribunale del riesame di Roma - a seguito di istanze proposte nell'interesse dell'indagato Claudio LEPORI e della terza interessata FAGIOLINE E CUCCETTINE s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di stabilimento "Corsetti mare" sito in Ponnezia in relazione al reato di lottizzazione abusiva. 2. Avverso la ordinanza proponov ricorso per cassazione la società FAGIOLINE e CUCCETTINE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. e l'indagato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo violazione degli artt. 405 e 406 cod. proc. pen. in relazione alla inutilizzabilità degli atti di indagine ai sensi dell'art. 407, comma 3 , cod. proc. pen.. ed alla conseguente nullità della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro nonché omessa motivazione. In particolare, si censura l'omessa declaratoria di illegittimità degli atti investigativi posti a base del decreto di sequestro preventivo - come indicati in ricorso -, tutti assunti successivamente alla scadenza del termine massimo del compimento delle indagini individuato alla data del 15.3.2013. Secondo il ricorrente, la prima proroga del termine delle indagini - emessa solo in data 24.4.2015 e nonostante la richiesta fosse stata avanzata fin dal 2.3.2013 - risulterebbe illegittima per violazione del diritto di difesa ovvero abnorme, risultando emessa solo dopo la eccepita inutilizzabilità degli atti da parte della difesa in sede di riesame e dopo la chiusura delle indagini preliminari in data 15.1.2015. Inoltre, detta richiesta di proroga non sarebbe stata notificata al difensore - violando il diritto al contraddittorio - ma la stessa proroga sarebbe anche incerta sul suo deposito in quanto con sottoscrizione illeggibile sotto la dicitura "dep 24.4.2015" e, pertanto, tamquam non esset. La seconda proroga ancorchè richiesta dal PM in data 6.10.2013 con riferimento al solo reato di cui all'art. 323 cod. pen. e non anche a quello ex art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 - non sarebbe mai stata emessa. I ricorrenti, quindi, censurano le risposte - peraltro parziali - fornite dal Tribunale ai predetti rilievi - così come formulati dalla difesa - rilevando che: - non può ascriversi effetto sanante ad una proroga - ancorchè tempestivamente richiesta dal P.M. - disposta a notevolissima distanza 1 Velletri il 13.1.2015 - ha confermato detto decreto avente ad oggetto lo temporale da detta richiesta e solo dopo la eccezione difensiva al riguardo. - Il Tribunale del riesame ha piena cognizione sugli atti processuali sottesi alla emissione della misura, ivi compresi quelli che afferiscono alla proroga dei termini di indagine, dovendone sindacare la legittimità. - Il termine di chiusura delle indagini ex art. 415bis cod. proc. pen. costituirebbe il limite invalicabile alla formazione di atti pertinenti alle - Contraddittoria, rispetto alla precedente affermazione circa la esistenza del procedimento incidentale, sarebbe il rilievo della non necessità della notifica al difensore della richiesta di proroga. Inoltre, quanto al provvedimento relativo alla prima proroga si rileva la nullità/abnormità/inesistenza/inefficacia di esso: - In quanto emanato dopo la chiusura delle indagini preliminari; - per omessa notifica al difensore e decisione prima della scadenza dei dieci giorni decorrenti dalla notifica della richiesta. - per difetto di sottoscrizione del cancelliere. - Essendo stato emesso successivamente alla eccezione difensiva circa la sua mancanza con conseguente inutilizzabilità degli atti ed a seguito dell'ordine di deposito degli atti disposto dal Tribunale. - Perché disposta in relazione al solo reato di cui all'art. 323 cod. pen., nonostante la iscrizione genetica anche del reato urbanistico. Rileva, infine, la assenza di un secondo provvedimento di proroga. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha osservato che non può valutarsi il merito del ricorso, non rientrando la materia cautelare reale nell'ambito della procedura camerale non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen., disponendo la restituzione degli atti a questa Sezione per la fissazione della udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. e, in via subordinata, rimettersi gli atti alle S.U.. 2 stesse indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Va premesso che, nelle more, le S.U. si sono pronunciate sul rito applicabile nella materia de qua, affermando che il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione avente ad oggetto i nelle forme del rito "non partecipato" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e non in quelle di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca ed altro, Rv. 265112). 3. Quanto al merito del ricorso, osserva la Corte che costituisce jus receptum l'indirizzo secondo il quale sono utilizzabili nel procedimento di riesame cautelare gli atti d'indagine assunti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, di cui sia stata tempestivamente richiesta la proroga solo successivamente concessa (Sez. 6, n. 16171 del 07/04/2011, Passarelli, Rv. 249893). 4. Inoltre, se l'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, nè determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione (Sez. 5, n. 19873 del 27/01/2012, Beccalli e altri, Rv. 252520), a maggior ragione, nessuna incidenza su detta utilizzabilità ha l'omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini difensore di fiducia o a quello di ufficio, eventualmente da nominarsi, essendo richiesta la notifica di detta richiesta al solo indagato (Sez. 6, n. 26199 del 21/06/2012, Pieroni, Rv. 253028). 5. Inoltre, l'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., così come non impedisce l'espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237301). 6. Infine, nel caso in cui sia stata disposta la proroga delle indagini, il giudice per le indagini preliminari può e deve utilizzare gli elementi acquisiti dopo la scadenza del termine ordinario, ne' può essere diversamente, non avendo la proroga alcun'altra funzione se non quella di consentire altre acquisizioni. Il codice disciplina il regime della proroga del termine, nell'art. 406 cod. proc. pen., come procedimento 3 ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri deve svolgersi incidentale che prevede un suo contraddittorio (comma terzo), sicché è del tutto incongruo proporre la questione di illegittimità della proroga delle indagini in diverso procedimento incidentale concernente la libertà dell'indagato per implicare l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti dopo la scadenza del termine ordinario: il giudice del riesame non ha alcuna competenza funzionale al riguardo, potendo solo verificare se vi sia stata la proroga; se intervenisse fuori di questi limiti, il suo provvedimento Bianco, Rv. 205516). 7. Pertanto - se è conforme ai richiamati principi la ritenuta legittimità della (prima) proroga concessa in data 24.4.2015 (in relazione alla proroga del termine scadente alla data del 13.3.2013) nessuna motivazione risulta fornita dal Tribunale in ordine alla eccepita inesistenza del secondo provvedimento di proroga del termine delle indagini, in relazione alla sua incidenza sugli atti di indagine medio tempore acquisiti - come indicati dallo stesso provvedimento impugnato - ai fini della configurazione del fumus del reato urbanistico in base al quale è stato disposto il sequestro. Il Tribunale - invero - ha verificato la tempestività delle richieste di proroga dei termini, la quale - però assume rilievo solo ove il decreto di proroga intervenga. Ebbene, se non v'è dubbio circa la emissione del decreto di proroga all'esito della prima richiesta, nulla si dice in ordine al secondo decreto di proroga ed alla utilizzabilità degli atti di indagine acquisiti dopo la scadenza della prima proroga. Indagine e giudizio che - riguardando la esistenza dell'atto di proroga - incombevano al Tribunale adito. 8. La ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma,31.3.2016 sarebbe viziato o addirittura abnorme (Sez. 5, n. 2666 del 29/05/1996,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA