Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1451 del 14/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1451 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASCIONE VINCENZO N. IL 08/05/1970
avverso l’ordinanza n. 277/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. c . Cro_
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Q.so d.121 X
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice
dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 27.12.2012 rigettava l’istanza di
riconoscimento della continuazione proposta da Ascione Vincenzo.
Costui risulta, in fatto, condannato in data 15.5.2009 con decisione relativa alla
violazione dell’art. 570 cod.pen. (commessa il 16.2.’98) e in data 28.9.2009 per
violazione dell’art. 12 sexies legge 898 del 1970 (con condotta perdurante
contestata dal febbraio 2001).

espressive di un medesimo disegno criminoso – nel senso richiesto dalla norma
di cui all’art. 81 cod.pen. – in quanto le relative condotte risultano accomunate
esclusivamente dalla medesimezza dei valori offesi e ricadono in un ampio arco
temporale.

2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, l’interessato deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
A sostegno del ricorso, si osserva che in realtà la condotta contestata all’Ascione
– per la quale risultano emesse le due decisioni – è relativa all’omesso
versamento, reiterato nel tempo, dell’assegno di mantenimento disposto in sede
di separazione in favore del figlio Ivan (come da provvedimento giudiziale del
11.2.1997) sino alla decisione di divorzio intervenuta il 26.2.2001.Nel primo caso
era stata ritenuta sussistente la particolare condizione personale del destinatario
con applicazione dell’art. 570 comma 2 num. 2.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che, in via generale, nella applicazione della disciplina del reato
continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il giudice
adito – attraverso un approfondito esame delle modalità di realizzazione delle
diverse violazioni commesse – approfondisca in modo adeguato il tema della
esistenza o meno degli indici rivelatori della sostanziale unicità del disegno
criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento
ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da
parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome
risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta
pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al
cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

2

Ad avviso del giudice dell’esecuzione dette violazioni non potevano dirsi

Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale – maturata in questa sede di
legittimità – ha individuato i possibili «indici rivelatori» della preordinazione nella
ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, nelle concrete modalità della
condotta, nella medesimezza del bene tutelato, nell’apprezzamento della causale
e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che
risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchè
significativi (Sez. I n. 44862 del 5.11.2008, rv 242098).
Ora, nel caso in esame non risulta approfondita in modo adeguato l’analisi delle

tema di obblighi di mantenimento ed essendo temporalmente contigue, ben
potrebbero risultare espressive di un medesimo disegno criminoso, nel senso
richiesto dalla norma.
Va pertanto disposto – in ragione di tale incompletezza motivazionale l’annullamento con rinvio per nuovo esame a diverso giudice dell’esecuzione,
dovendo trovare applicazione la recente decisione numero 183 del 3 luglio 2013
della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in
diversa composizione .
Così deciso il 14 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

modalità delle violazioni che, riferendosi entrambe ad una condotta omissiva in

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