Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14502 del 22/03/2016
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14502 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
FILIPPONI GIANLUCA N. IL 10/07/1976
avverso la sentenza n. 1647/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
22/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALL„
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 22/03/2016
Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale di L’ Aquila ricorre avverso la sentenza di applicazione della
pena ex art. 444 c.p.p, con la conversione di questa in lavoro di pubblica utilità,
per il reato di cui all’articolo 186, commi 2, lettera c), e 2 sexies
del codice della
strada pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Teramo nel procedimento a carico
di FILIPPONI Gianluca.
Si duole della applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida nella misura di anni uno e mesi quattro: la sanzione cioè ordinariamente prevista nella misura compresa tra uno e due anni- non era stata
“raddoppiata”, giacchè il veicolo risultava appartenere a “persona estranea al
reato”.
Considerato in diritto
Il ricorso deve trovare accoglimento, risultando esatta la ricostruzione operata in
diritto dal ricorrente e documentato in fatto, risultando dalla stessa sentenza che il
veicolo non era di proprietà del trasgressore.
L’annullamento, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida,
va disposto senza rinvio, potendo peraltro provvedere la Corte che, in proposito,
deve compiere solo una operazione matematica, risultando che il giudicante aveva
ritenuto di applicare la sanzione nella misura di un anno e mesi quattro: su tale
misura va operato il raddoppio, rideterminandosi la sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida nella misura di anni due e mesi otto. Ciò del
resto come sollecitato dal Procuratore generale presso questa Corte nella
requisitoria.
Risulta, peraltro, che, nella specie, il Gip abbia disposto la sostituzione della pena
principale con quella sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: in tale evenienza,
secondo il disposto dell’articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada, sarà in
caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità che il giudice, nel corso
dell’apposita udienza, dichiarerà l’estinzione del reato e, per quanto interessa,
provvederà a “disporre la riduzione alla metà della sanzione della sospensione
della patente”.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida che ridetermina in anni due e mesi otto.
Così deciso il 22 marzo 2016
Il Presidente
Il Consigliere estensore