Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1450 del 14/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1450 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LATINA
nei confronti di:
PARLAPIANO ANTONIO N. IL 05/08/1973
avverso l’ordinanza n. 1440/2012 TRIBUNALE di LATINA, del
17/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. r(
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/10/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Latina
deducendo l’abnormità del provvedimento emesso dal G.M. del locale Tribunale
con cui è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio nel
procedimento a carico di Parlapiano Antonio.
Dagli atti risulta che all’udienza del 17 luglio 2012 il G.M. accoglieva istanza
difensiva tesa a denunziare detta nullità in quanto il decreto di citazione non era
stato preceduto dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (art. 415

emissione di decreto penale di condanna. La revoca di detto decreto penale, ad
avviso del Giudice, dovuta alla impossibilità di notifica dell’atto, determinava la
necessità di procedere nelle forme ordinarie.

2. La proposta impugnazione è da dichiararsi inammissibile per tardività.
Ed invero, la pretesa abnormità di un atto emesso dal giudice pur rendendo
possibile – in deroga al principio di tassatività – la proposizione di una
impugnazione non esonera il soggetto impugnante dal rispetto dei termini
previsti, in via generale, dall’art. 585 cod.proc.pen. (in tal senso Sez. Un.
9.7.1997, ric. Quarantelli) .
Lì dove sia impugnata una ordinanza dibattimentale – come nel caso qui in
esame – il termine è di quindici giorni (ai sensi dell’art. 585 comma 1 lett. a) che
decorrono, ove l’ordinanza sia letta in udienza, da tale lettura (Sez. V, n.8270
del 31.1.2006, rv 233227).
Pertanto, alla luce degli insegnamenti prima evidenziati, va affermato che – pur
considerando la sospensione feriale – il ricorso risulta proposto tardivamente
(solo in data 28 settembre 2012) come correttamente osservato dal Procuratore
Generale presso questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 14 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

bis cod.proc.pen.), pur nell’ambito di un procedimento in cui vi era stata

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