Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 145 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 145 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCATO GIAMBERTO N. IL 14/01/1982
avverso la sentenza n. 7421/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’ano c.i gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile – 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. 11, 21 maggio -30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass, IV. 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio – 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche 1 applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi ecpto fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del proced.mento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende..
Così decise in
a il 23 settembre 2013

RILEVATO IN ATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a MARCATO Giamberto, per il reato di furto aggravato, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione con
riguardo, in particolare, alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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