Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 145 del 05/10/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 145 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MEONI STEFANO N. IL 18/11/1959
2) VESPIGNANI RICCARDO N. IL 29/12/1959
3) DIDDI CARLO ALBERTO N. IL 01/11/1932
avverso l’ordinanza n. 960/2012 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
02/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C A

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Data Udienza: 05/10/2012

1. Meoni Stefano, Vespignani Riccardo e Diddi Carlo Alberto ricorrono per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze
in data 2-7-2012, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pistoia il 5-6-12, in ordine al delitto di
cui agli artt 110-112, 319, 319 bis, 321 cp perché, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, per compiere atti
contrari ai doveri di ufficio, i pubblici ufficiali ricevevano per sé o per un terzo
denaro od altra utilità o ne accettavano la promessa ; gli imprenditori davano
o promettevano ai pubblici ufficiali denaro o altra utilità . In particolare:
– Diddi Carlo Alberto e Diddi Christian Giovanni, rispettivamente socio
accomandatario e socio accomandante della sas Diddi Carlo Alberto,
offrivano a Evangelisti Marcello, dirigente del Servizio lavori Pubblici del
Comune di Pistoia favori e altre utilità ( passaggi in auto per recarsi
all’ospedale di Pisa , fornitura di materiali edili nonché esecuzione di lavori di
ristrutturazione presso la sua abitazione ).
– Vespignani Riccardo, socio e amministratore della srl F.11i Vespignani ,
consegnava somme di danaro a Evangelisti Marcello, gli offriva pranzi e cene
nonché favori o altre utilità ( fornitura di materiale edile).
A seguito di tali condotte, i pubblici ufficiali di fatto asservivano la funzione
pubblica agli interessi privati e consentivano agli imprenditori di aggiudicarsi
in modo illegittimo le gare pubbliche specificate nella contestazione .
1.1. Diddi Carlo Alberto inoltre : del reato di cui agli artt 110 e 479 cp perchè ,
in concorso con Evangelisti Marcello, Diddi Christian e Corsini Andrea,
perché, nelle qualità di cui al capo che precede, nella determina n 820 del
20-4 -2011, con cui si affidava al geom. Corsini l’incarico professionale di
coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori, e la
redazione del piano di sicurezza e coordinamento in relazione ai lavori di
adeguamento alle norme antincendio negli edifici del Tribunale di Pistoia,
affidati alla sas “Diddi Carlo Alberto”, attestavano falsamente che tale
nomina veniva effettuata in ragione della “carenza di organico interna al
servizio e della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori “e dopo che si era provveduto allo svolgimento di indagine di
mercato tra vari tecnici di fiducia dell’Amministrazione in possesso di
idonee qualifiche professionali. In particolare i Diddi chiedevano ad
Evangelisti ed ottenevano la nomina del Corsini . In Pistoia 1’8-4-2011.
1.2. Diddi Carlo Alberto ancora :del delitto di cui agli artt 110, 81 cpv,, 319,
321 cp per avere , in concorso con Tondini Paolo e Diddi Christian , con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consegnato e promesso

RITENUTO IN FATTO

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, in varie occasioni a Tondini paolo , dipendente della S.P.E.S., somme di
danaro ;
1.3. Meoni Stefano ( Capi N e O) : delitto di cui agli artt 110, 81 cpv,, 112 n 2 e
353 co 2 cp perché, quale responsabile dell’Unità operativa viabilità del
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pistoia , con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, in concorso con Evangelisti Marcello ed
altre persone, turbava la gara indetta dal Comune di Pistoia, specificata
nella contestazione, con mezzi fraudolenti , consistiti nel predisporre ed
autorizzare una variante in aumento, in corso d’opera, per remunerare
l’imprenditore in ragione del ribasso presentato in sede di offerta (
variante autorizzata con determina n 1280 del 31-5-11 per euro
7.383,92),In Pistoia, in data compresa tra il 3-2-2011 e il 31-5-2011.
1.4 Meoni Stefano, inoltre : del reato di cui agli artt 110, 8* cpv e 353 co 2
cp per avere turbato la gara specificata nella contestazione, con mezzi
fraudolenti consistiti nel ricorrere alla procedura dell’ affidamento diretto dei
lavori in economia in mancanza dei presupposti previsti dall’art 125 d. Ig.
163/06, in relazione all’importo ed alla tipologia dei lavori da eseguire. In
Pistoia , a far data dal 9-2-2012.
2. Il ricorrente Meoni deduce, con il primo motivo , vizio di motivazione e
violazione degli artt 267 e 271 cpp , in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
reato che hanno giustificato le intercettazioni telefoniche e ambientali a suo
carico. Già nella richiesta della Procura non ci sono riferimenti ,per quanto
riguarda Meoni , a gare o procedure sottoposte ad “attenzione investigativa”
al momento della richiesta ma solo riferimenti diretti ad attività che
costituiscono compiti essenziali del suo lavoro : espletare perizie e far parte
di commissioni aggiudicatrici di lavori . L’unica “grave motivazione indiziaria”
sarebbe la cena alla quale egli partecipò, in data 13-1-2011, con Evangelisti,
Vescovi ed altri.
2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente assume che alla condotta andava
attribuito il nomen iuris ex art 323 cp , con conseguente preclusione
dell’adozione di misure cautelari poiché vi è irriducibile alterità fra una
condotta illegittima ed una condotta fraudolenta, idonea ad integrare gli
estremi del reato di turbativa d’asta. Tanto più che il Meoni non poteva
interferire sulle determine e che l’unico atto che il ricorrente potrebbe
aver scientemente posto in essere è un atto infraprocedimentale elusivo,
come la perizia sui lavori da affidare : atto idoneo ad integrare, al più,
esclusivamente gli estremi del reato di abuso d’ufficio.
2.2. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L’attività contestata al Meoni è
quella di aver effettuato fraudolentemente perizie di stima che
permettessero all’amministrazione di conteggiare l’importo dei lavori in
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3

una misura inferiore ai 40.000 euro , sì da garantire, ai sensi dell’art 125 co
8 d. Ig 163/06, l’affidamento dei lavori con individuazione diretta della
ditta . Il passo ulteriore, a norma dell’art 205 d. Ig 163/06, sarebbe stato
quello di prevedere ora varianti in aumento, ora varianti in corso d’opera
per aumentare il costo dei lavori. Ma il Tribunale non spiega perché si
sostenga che le perizie siano state fraudolentemente alterate. Non vi è un
riscontro tecnico ,una valutazione di computo metrico-estimativo, di
fattibilità amministrativa da cui potersi desumere che i lavori da effettuare
erano superiori ai 40.000 euro. Viceversa, la gara è stata fatta, non si è
proceduto ad alcun affidamento diretto ; i lavori da svolgere erano al di
sotto dei 40.000 euro; i motivi per i quali sia stata fatta la variante
avrebbero potuto essere agevolmente appurati, mediante audizione
dell’Assessore ai lavori pubblici, Pallini Riccardo, e del dirigente di
Publiambiente Pistoia. D’altronde il Meoni non era il direttore dei lavori e
quindi non poteva fare varianti in aumento. Né sono state captate
telefonate fra Meoni e Diddi.
2.3. Il quarto motivo investe invece le esigenze cautelari. L’indagato è agli
arresti domiciliari II Meoni è stato sospeso dal servizio e la sospensione dal
servizio può essere mantenuta anche quando il soggetto viene rimesso in
libertà. Nulla dunque ostava ad una attenuazione della misura, in
considerazione anche dell’incensuratezza del ricorrente e dell’apertura del
procedimento disciplinare a suo carico.
3. Vespignani Riccardo deduce, con il primo motivo, violazione dell’art 104 cpp
da parte del Gip , nell’ordinanza del 5-6-12. La motivazione del
provvedimento non indica infatti le specifiche ed eccezionali ragioni di cautela
richieste dalla legge per l’adozione della statuizione in disamina . Ciò ha
determinato violazione del diritto di difesa poiché il tempo a disposizione
dell’indagato e del difensore per predisporre la linea di difesa è risultato
enormemente ridotto.
3.1. Con il secondo motivo, il Vespignani deduce vizio di motivazione in ordine
alla sussistenza dei gravi indizi. Il Tribunale omette di considerare le
risultanze dei servizi di OCP, ritenendo che, durante l’episodio del 19-1011 , vi sia stata consegna di danaro al pubblico funzionario Evangelisti sulla
base di circostanze che non sono state viste ma presunte. Così come il
foglietto trovato nella notte fra il 2 e il 3 settembre 2011 nulla spiega in
ordine ad un’ipotetica dazione di danaro da parte del ricorrente al
pubblico funzionario . Anche in relazione alla fornitura di materiali edili
della fine di gennaio 2012, la gravità dell’indizio viene ricavata dal
semplice scarico della merce ma l’affermazione della gratuità della
fornitura è assolutamente priva di supporto probatorio .Anche per quanto
attiene al pranzo avvenuto presso il ristorante “Il Cucciolo di Pistoia ”

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Prendendo le mosse dal ricorso di Meoni, occorre osservare come il primo
motivo sia infondato. Dalla motivazione del decreto emesso dal Gip del
Tribunale di Pistoia, in data 16-3-11, emerge la sussistenza, fin da allora, di
gravi indizi di reato, soprattutto in relazione alla sequenza procedimentale ,
accuratamente analizzata dal Gip , nell’ambito della quale spesso si ricorreva
allo strumento delle varianti in corso d’opera per far lievitare l’importo di
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l’interpretazione della conversazione da parte del Tribunale è illogica,
desumendosi da questo colloquio che il ricorrente non è in grado di creare
l’apparenza di una “finta concorrenza”.
3.2. Il terzo motivo investe invece le esigenze cautelari . Il Tribunale non precisa
in cosa risiederebbe il pericolo di inquinamento probatorio. Non è vero che
il Vespignani sia soggetto che collabora professionalmente con le
pubbliche amministrazioni. Su 153 gare analizzate nell’ambito dell’indagine
, il nome del Vespignani appare solo in tre occasioni. Né il Tribunale motiva
sul pericolo di recidiva , trascurando di considerare che l’indagato è
sostanzialmente incensurato. Anche il decorso del tempo dall’adozione
della misura ( al momento della redazione del ricorso erano passati circa
50 giorni ) contribuisce a indurre a considerare affievolite le esigenze
cautelar’.
4. Diddi Carlo Alberto deduce, con il primo motivo ,omessa motivazione circa
quanto esplicitamente rilevato dalla Difesa in ordine alle esigenze cautelar’ e,
segnatamente, al pericolo di inquinamento probatorio Illegittimamente il
Tribunale si è limitato, al riguardo, a richiamare per relationem la
motivazione del prowedimento genetico, senza fornire risposta ai rilievi
enucleabili dall’atto di gravame in merito all’insussistenza del pericolo per la
genuinità della prova, atteso che le esigenze investigative segnalate
attengono a documenti custoditi presso pubbliche amministrazioni. In ogni
caso , va fissato il termine di scadenza della misura ex art 292 lett. D) cpp.
4.1. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in merito alla
sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art 274 lett C) cpp. L’effettuazione di
lavori presso l’abitazione dell’Evangelisti può essere considerata una prova del
reato ma non può radicare il pericolo di reiterazione di condotte criminose, non
potendo i pericula libertatis essere inferiti dalla sussistenza dei gravi indizi.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

lavori già assegnati in via diretta dal Comune. E il Gip sottolinea come, al
momento dell’assegnazione dei lavori, il costo dell’opera venisse stimato in
un importo inferiore a 40.000 euro . In tal modo, il Comune poteva
provvedere all’assegnazione diretta ad una ditta , senza necessità di ricorrere
ad alcuna gara. Successivamente, ricorrendo all’espediente della variante in
corso d’opera, veniva attestata l’insorgenza della necessità di lavori ulteriori,
principale, pur essendo, in questa maniera, il costo lievitato ben sopra la
soglia dei 40.000 euro. Dunque, come si vede, una chiara enunciazione dei
gravi indizi, che costituiranno il nucleo dell’imputazione cautelare contestata
al Meoni e che sono stati focalizzati dal Gip attraverso un percorso
argomentativo del tutto lineare, coerente e logico.
5.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Può convenirsi con il ricorrente
che il nomen iuris ex art 353 co 2 cp non pare attagliarsi alla fattispecie
concreta in disamina. Si evince dall’ordinanza del Tribunale del riesame
che l’addebito contestato al Meoni si sostanzia in un’attività fraudolenta
consistente nella redazione di perizie non veritiere che permettessero di
attestare l’importo dei lavori in somme inferiori ai 40.000 euro onde
consentire l’affidamento dei lavori con individuazione diretta della ditta,
compensando poi il minore importo con la previsione di varianti in
aumento e in corso d’opera, al fine di aumentare il costo dei lavori e far
rientrare delle spese di ribasso la ditta beneficiaria. Ne deriva che non
veniva espletata alcuna gara, procedendosi ad affidamento diretto delle
opere. Ed anzi l’artificio era volto precipuamente ad evitare
l’espletamento della gara. Quest’ultimo costituisce però il presupposto del
reato di cui all’art 353 cp , che consiste, per l’appunto, nell’impedire o
turbare una gara. Ricorre invece il reato di cui all’art 353 bis cp . E’ infatti
da ritenere che gli “altri mezzi fraudolenti” , contemplati dalla norma,
siano costituiti da qualsiasi attività ingannevole che, in alternativa alle
condotte tipiche descritte dalla norma ( violenza , minaccia, doni,
promesse , collusioni ), determini anomalie procedurali nell’iter di
definizione del contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di
influire sulle modalità di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione. Il turbamento del procedimento amministrativo , che
costituisce l’evento del reato, consiste infatti nell’alterazione o nello

che venivano assegnati alla medesima ditta aggiudicataria del lavoro

sviamento del suo ordinario dispiegarsi sicchè il dato qualificante,
nell’ottica delineata dalla fattispecie incriminatrice in disamina , è che la
condotta dell’agente incida sul meccanismo di espletamento della
procedura , con i conseguenti riflessi sul piano della legittimità e
dell’effettività della libera concorrenza , suscettibile di essere garantita
soltanto mediante cadenze procedimentali fisiologiche ed ispirate
esclusivamente all’interesse generale. E la redazione delle perizie
nel paradigma delineato dalla norma incriminatrice in esame , sia sotto il
profilo oggettivo, integrando senz’altro un mezzo fraudolento ; sia sotto il
profilo soggettivo, poiché la finalità era quella di indurre la PA ad affidare
i lavori alla ditta favorita dall’indagato. E’invece da escludersi che alla
fattispecie concreta in esame possa attribuirsi il nomen iuris ex art 323 cp
,attesa la clausola di riserva contenuta nella predetta disposizione, in
forza della quale tale norma incriminatrice non si applica ove il fatto
costituisca più grave reato. E sia il reato di cui all’art 353cp , contestato al
Meoni , sia il reato di cui all’ali 353 bis sono più gravi, prevedendo un
massimo edittale più elevato.
5.2. Il terzo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità. In tema di misure cautelari personali , allorchè sia denunciato, con
ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale
del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza , alla Corte
suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del
giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità
del quadro indiziario a carico dell’indagato , controllando la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d’impugnazione, la
precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con
riguardo ai requisiti enumerati dall’art 292 cpp e ai presupposti ai quali è
subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della
decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto
conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui
all’ art 546 cpp , con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della
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inveridiche , cui poc’anzi si accennava , sembra inquadrarsi perfettamente

pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento
non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei
procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è inficiato dalla
mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l’asserto
relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e
coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso
passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino
coinvolgimento del Meoni nelle attività illecite facenti capo all’Evangelisti sia
dimostrato dagli accertamenti di p.g. e dalle risultanze delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali , con particolare riguardo alla conversazione del 25-12012 , nella quale il Meoni spiega all’Evangelisti quali escamotages aveva trovato
per affidare i lavori dell’autovelox senza gara ,rimanendo sotto la soglia dei 40.000
euro , onde accontentare il Diddi. Trattasi di motivazione puntuale, coerente, priva
di discrasie logiche e perciò del tutto idonea a superare lo scrutinio di legittimità.
D’altronde, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile , deve essere
evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il
sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata, purchè , come nel caso di specie, siano
spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Cass. Sez. un. 2411-1999, Spina, Cass. pen. 2000, 862). Esula infatti dai poteri della Corte di
cassazione ogni “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa —e, per
il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali ( Cass, Sez. un.
,30-4-1997, Dessimone, rv. 207941) .
5.3.Nemmeno il quarto motivo del ricorso di Meoni può trovare accoglimento. In
tema di misure cautelari , l’indagine che il giudice deve compiere per accertare
l’adeguatezza di misure gradate , presuppone l’individuazione delle esigenze
cautelari da soddisfare e l’indicazione delle ragioni per le quali le misure meno
afflittive vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entità e
gravità dei fatti di reato ( Cass. 21-7-92 , Gardino , C.E.D. cass. n. 191652 ; Cass. 265-94, Montaperto C.E.D. Cass. n. 199030). In presenza di adeguata motivazione al
7

, Cass. pen. 2000, 2231).Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come il

riguardo, le determinazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità
, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative
statuizioni. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha sottolineato che la
sospensione dal servizio è provvedimento strettamente connesso all’ordinanza
cautelare ma l’indagato rimane sempre funzionario dipendente della PA. Di qui il
pericolo di reiterazione di condotte illecite. Trattasi di motivazione immune da vizi
logico giuridici, in quanto aderente alle linee concettuali in tema di motivazione
parametro di cui all’art 275 cpp .
6. Analizziamo adesso il ricorso del Vespignani. Con il primo motivo viene
dedotto un vizio inerente non all’ordinanza genetica ma al segmento
successivo della sequenza cautelare. Tale vizio refluisce sull’interrogatorio di
garanzia ,che si assume essere stato espletato dal Gip , ex art 294 cpp , senza
che il difensore abbia potuto fruire del tempo e delle condizioni per
esplicare al meglio il proprio mandato difensivo, predisponendo un’adeguata
linea di difesa. Tale vizio deve dunque essere fatto valere non in sede di
riesame- rimedio esperibile laddove si vogliano denunciare vizi dell’ordinanza
genetica- e successivamente mediante ricorso per cassazione avverso la
pronuncia del Tribunale bensì con richiesta di scarcerazione rivolta al Gip ex
art 302 cpp , sulla base dell’asserita nullità dell’interrogatorio di garanzia per
violazione del diritto di difesa, Avverso l’eventuale provvedimento reiettivo da
parte del Gip potrà essere proposto appello e , successivamente, ricorso per
cassazione. La doglianza è perciò inammissibile in questa sede.
6.1. Il secondo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della
prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di
merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar
conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del
decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito
del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione
a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alle risultanze probatorie ,
bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a
loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se
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del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al

abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni
a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428). Nel caso di
specie, la Corte d’appello ha evidenziato come si tratti di un imprenditore
in strettissimo contatto con il funzionario corrotto Evangelisti, come si
evince dal tenore delle conversazioni intercettate. In particolare, il
emerge che gli imprenditori avrebbero dovuto accontentarsi delle
“spartizioni” decise dall’ing. Evangelisti ,il quale operava in modo che le
gare di appalto venissero aggiudicate agli imprenditori a lui graditi, in base
ai favori ricevuti. Il Tribunale analizza poi il meccanismo delle varianti in
corso d’opera, elaborato al fine di ottenere le commissioni per ulteriori
lavori ricompresi nei progetti iniziali, provocando una lievitazione dei costi
per la PA e consentendo così agli imprenditori di recuperare il danaro
utilizzato per le corruzioni unitamente all’ulteriore creazione di nuovi
profili di lucro. Il giudice a quo esamina altresì accuratamente le risultanze
degli appunti rinvenuti dalla p. g., nei quali il funzionario Evangelisti
aveva annotato i versamenti ricevuti, evidenziando come l’ indicazione
della lettera “V”, accanto alle parole “Roccon Rosso” (la scuola oggetto di
ben tre gare d’appalto) , non lasci dubbi circa l’identificazione del
Vespignani. Così come vengono analizzati gli episodi relativi alla dazione
di danaro all’Evangelisti awenuta il 19-10-12 e alla consegna di materiali
edili recapitati a casa dell’Evangelisti dalla ditta Vespignani.
Dalle cadenze motivazionali del provvedimento del Tribunale del riesame è dunque
enucleabile una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici preso in esame
tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma del titolo custodiale
attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile sotto il profilo
della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in
termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa
sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’ attendibilità e sullo
spessore dimostrativo degli elementi raccolti giacchè questa prerogativa è
attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute
, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie
acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11-’95, Facchini,
rv203767).
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Tribunale esamina analiticamente la conversazione del 12-4-12, da cui

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62. Anche il terzo motivo di ricorso si colloca al di fuori dell’area della
deducibilità in cassazione , poiché la valutazione delle esigenze cautelari di
cui all’ad 274 cpp integra un giudizio di merito che, se supportato da
adeguata motivazione , è insindacabile in sede di legittimità ( Cass. 2-81996 , Colucci , Nuovo dir. 1997, 316). Al riguardo ,il Tribunale ha
evidenziato, nell’ottica delineata dall’ad 274 lett c) cpp , che il Vespignani
risulta collaborare professionalmente con le pubbliche amministrazioni,
dimostrato del tutto disinvolto e privo di scrupoli nell’accettare e nel
condividere il modus operandi instaurato dal corrotto funzionario
pubblico. Il giudice a quo ha dunque assolto all’obbligo di individuare, in
modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la
concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con
misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96, Aloè , C.E.D. Cass.
n. 205306) ; con esclusione di ogni presunzione o congettura ( Cass 19-995, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) e specificando i termini dell’attuale
ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la
disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che
renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa
specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995,
Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).
7. Analizziamo adesso il ricorso di Diddi Carlo Alberto. Anche relativamente al
Diddi il Tribunale ha segnalato il pericolo di possibile reiterazione di
comportamenti illeciti , sulla base delle stesse considerazioni espresse in
relazione alla posizione procedimentale del Vespignani . Sono pertanto da
richiamare i rilievi in precedenza formulati riguardo a quest’ultimo indagato.
Basandosi l’applicazione della misura sulle esigenze cautelari di cui alli art 274
lett c) cpp , non va fissato il dies ad quem di cui all’ad 292 d) cpp , necessario
solo nel caso in cui a fondamento del titolo custodiale venga posto il pericolo
di inquinamento probatorio, per nulla menzionato dal Tribunale.
8. Il ricorso del Meoni va dunque rigettato, siccome infondato. I ricorsi di
Vespignani e Diddi vanno invece dichiarati inammissibili , in quanto fondati
su motivi non consentiti dalla legge, a norma dell’ad 606 cc 3 cpp , con
conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una
1.0

avendo intessuto negli anni rapporti di conoscenza ed essendosi

somma a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in
euro mille.

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RIGETTA IL RICORSO DEL MEONI; DICHIARA INAMMISSIBILI I RICORSI DEL VESPIGNANI E DEL DIODI.
CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI. CONDANNA INOLTRE IL
CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 5-10-1L

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VESPIGNANI E IL DIDDI AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1.000 CIASCUNO IN FAVORE DELLA

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