Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14492 del 25/01/2016


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 14492 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
nei confronti di:
MAMELI LUIGI FRANCESCO n. il 17/07/1981
avverso la sentenza n. 2717/2012 TRIBUNALE di SASSARI, del
17/01/2014
sentita la relazione del Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario
FRATICELLI che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente all’omessa revoca della patente di guida ed
all’omessa confisca dell’autoveicolo, da disporsi entrambe;

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/01/2016

Ritenuto in fatto
1.

– Con sentenza del 17/01/2014 il Tribunale di Sassari, in composizione

monocratica, ha applicato a MAMELI Luigi Francesco, imputato del reato p. e p. dagli
artt. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e 187 C.d.S., la pena concordata di mesi
otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.
2. – Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, sezione

186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e 187 C.d.S., poiché il giudice ha omesso di
applicare al MAMELI la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e
di disporre la confisca del veicolo di proprietà dell’imputato (circostanza che il
ricorrente afferma emergere dalla C.N.R.), e che la misura è obbligatoria in base al
disposto di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c) e 187 C.d.S.
3. – Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta depositata
il 31/07/2015, ha concluso per l’accoglimento del ricorso ritenendone la fondatezza.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso è fondato.
2. – Quanto all’omessa statuizione della revoca della patente di guida, infatti, giovi
unicamente rilevare che con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta
di giustizia per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), aggravato ai sensi
del comma 2 bis dello stesso articolo, e per il reato di cui all’art. 187 C.d.S.
L’aggravante non è stata esclusa in sentenza e l’art. 186, comma 2 bis citato stabilisce
che, se il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I
provoca un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della
patente.
3. – Trattasi – all’indomani della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120, già
in vigore quindi al momento del fatto commesso da MAMELI Luigi Francesco (01 aprile
2012) – di una sanzione amministrativa accessoria che, per sua natura, deve essere
applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie)
anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
4.

E’ infatti incontroverso che, con la sentenza di “patteggiarnento”, vanno

applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto – eccezionale dell’articolo 445, comma 1, cod.proc.pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall’articolo 240 cod.pen. Ne deriva
che con la sentenza ex articolo 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista per alcune
violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con causazione di
incidente).
2

distaccata di Sassari, deducendo il vizio di violazione di legge, relativamente agli artt.

..

In senso contrario, non potrebbe opporsi che nella richiesta di patteggiamento non
era stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare
oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla sola pena, conseguendo di diritto alla
sollecitata pronuncia. E neppure potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa
verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento,
anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede
comunque ad un accertamento, sia pure sui generis, del reato, essendo esso fondato
sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta
nel capo d’imputazione, non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perchè

27531 del 05/05/2005 Cc. (dep. 27/07/2005), Rv. 232015; conforme sezione 4 n.
36868 del 14/03/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237231]
5.

– L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio,

limitatamente alla revoca della patente di guida, statuizione omessa nella sentenza di
patteggianiento, trattandosi di statuizione obbligatoria, non compresa nel patto tra le
parti ai fini dell’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen., che, non essendo
sugcettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata
direttamente da questa Corte.
6. – Parimenti dicasi, quanto alla omessa confisca del veicolo. Il ricorrente, infatti,
afferma che dagli atti emergeva l’appartenenza del veicolo – con il quale sono stati
commessi i reati – all’imputato, con la conseguenza che il giudice del merito avrebbe
dovuto disporre la confisca dello stesso.
Sul punto, basti ancora una volta richiamare i principi affermati da questa corte per
ribadire che la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato
di ebbrezza, prevista dall’art. 186 comma 2, lett. c) C.d.S., “… in seguito alla novella
di cui alla legge n. 120 del 2010, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, non
più, come in precedenza, di pena accessoria” [cfr. sez. 4 n. 41080 del 06/10/2010 Cc.
(dep. 22/11/2010), Rv. 248912], e quindi essa

“…deve essere obbligatoriamente

applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un
ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale” [cfr. sez. 4 n.
32427 del 03/11/2011 Ud. (dep. 13/08/2012) Rv. 253128].
Con la conseguenza che anche detta sanzione può essere disposta in questa sede,
difettando ogni margine di discrezionalità.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamentebIla omessa revoca della
patente di guida di Mameli Luigi Francesco ed alla omessa confisca della autovettura
targata AY805MH, revoca e confisca che dispone.
Deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 gennaio 2016
Il Presidente

Il Consigliere est.

Francesco M ria Ciampi

Gabriella Cappello

3

stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile [cfr. Sezione IV, n.

CORTE SUPh.-52:MA CAS95_27.014E

SeziGne Penale

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