Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1449 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1449 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOUHAR SAID RIAD ADEL N. IL 03/11/1958
ABOVELNASER MOHAMEDHAGAG SHOKRY N. IL 10/11/1981
avverso la sentenza n. 330/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
05/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. f7.0.A.A.0 r —
N.A0AA ce-eg, •
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
All’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Messina con sentenza del 21.10.2011 dichiarava Gouhar
Said e Abovelnaser Mohamed Hagag Shokry colpevoli del reato previsto
dall’art.12 comma 3 lett.a) b) c) e 3 ter lett.a) b) d.lgs. n.286 del 1998,
perché, in concorso tra loro e con altre persone, organizzavano ed
effettuavano il trasporto e l’ingresso illegale nel territorio nazionale di 84

relazione a più di 5 persone, di aver esposto le persone trasportate a
pericolo per la vita e l’incolumità fisica, di aver sottoposto le persone
trasportate a trattamento inumano, di aver commesso il fatto al fine di
destinare le persone allo sfruttamento lavorativo, di aver agito al fine di
profitto; in Messina il 24 luglio 2010. Per l’effetto, esclusa l’aggravante
prevista dall’art.12 comma 3 ter lett.a) d.lgs. n.286 del 1998 e concesse
le attenuanti generiche, condannava Gouhar Said alla pena di anni 4 e
mesi 6 di reclusione ed euro 375.000 di multa, ed Abovelnaser Mohamed
alla pena di anni 5 mesi 2 di reclusione ed euro 375.000 di multa.
Con sentenza del 5.11.2012 la Corte di appello di Messina, respinta
l’eccezione di incompetenza territoriale, confermava la decisione del
Tribunale di Messina.
Il fatto era così ricostruito: in data 24.10.2010 una pattuglia della
Polizia stradale, in servizio di vigilanza lungo l’autostrada, notava
all’altezza del casello di Giardini Naxos un autocarro con rimorchio che
insospettiva gli agenti, poiché da alcuni squarci del telone posto sulla
fiancata laterale del rimorchio si intravedeva la presenza di più persone;
postisi all’inseguimento, gli agenti bloccavano il mezzo, verificando che
all’interno vi erano stipati 84 cittadini extracomunitari privi di permesso di
soggiorno; nella cabina di guida si trovava il conducente Corsini Paolo con
a fianco Gouhar Said; tra gli extracomunitari trasportati vi era
Abovelnaser Mohamed Hagag Shokry che dopo una breve fuga veniva
bloccato.
Avverso la sentenza il difensore di Gouhar Said ricorre per i seguenti
motivi: 1) reitera l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio
per omesso interrogatorio del ricorrente richiesto a norma dell’art.415 bis
cod.proc.pen.; 2) deduce violazione dell’art.192 cod.proc.pen. e

cittadini extracomunitari; con le aggravanti di aver commesso il fatto in

mancanza o illogicità della motivazione nella parte in cui le dichiarazioni
accusatorie del coimputato Corsini sono state poste a fondamento della
pronuncia di condanna in mancanza di elementi di riscontro; violazione di
legge e mancanza o illogicità della motivazione poiché dagli atti di causa
risulta che nessun ruolo può attribuirsi all’imputato in relazione
all’ingresso dei clandestini in Italia, risultando che egli ricevette da
Abovelnaser l’invito ad effettuare il trasporto in data 22 luglio 2010,

in Italia; 3)violazione di legge ed illogicità della motivazione nella parte in
cui la Corte di appello ha negato la concessione dell’attenuante prevista
dall’art.114 cod.pen.; 4) violazione di legge e mancanza o illogicità della
motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistenti a carico di Gouhar
la circostanza aggravante di aver sottoposto i clandestini ad un
trattamento inumano anteriormente allo sbarco e la circostanza
aggravante di aver agito al fine di profitto; 5) violazione di legge e vizio
della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che andava
contenuto nel minimo edittale con applicazione delle circostanze
attenuanti nella massima estensione.
Il difensore di Abovelnaser Mohamed Hagag Shokry ripropone quale
motivo unico di ricorso l’eccezione di incompetenza territoriale in favore,
alternativamente del Tribunale di Roma ovvero del Tribunale di
Agrigento, censurando per illogicità la sentenza del giudice di appello che
ha rigettato l’eccezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Gouhar Said è infondato.
1.La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di nullità della richiesta
di rinvio a giudizio, per omesso interrogatorio dell’imputato richiesto ai
sensi dell’art.415 bis cod.proc.pen., ribadendo quanto già osservato dal
Giudice dell’udienza preliminare circa la materiale mancanza della
richiesta agli atti del fascicolo, ed osservando che, in ogni caso, la nullità
doveva intendersi sanata a seguito della richiesta di procedere con il rito
abbreviato.
L’argomentazione di diritto svolta dal giudice di merito è corretta,
dovendosi ribadire che l’omesso espletamento dell’interrogatorio,
richiesto dall’imputato a seguito dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod.

StSuv
2

quando i clandestini già si trovavano sul natante che li avrebbe condotti

proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio
che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato,
poiché la richiesta di giudizio allo stato degli atti comporta l’operatività
della sanatoria per acquiescenza prevista dall’art.183 lett.a) cod. proc.
pen. ( in tal senso Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avalione e altri, Rv.
256040; Sez. 6, n. 44844 del 01/10/2007, Arosio e altro, Rv. 238030).
2. Le prove a carico del ricorrente indicate dai giudici di merito sono:

(sentito come imputato del connesso reato di cui all’art. 10 bis d.lgs.
n.286 del 1998) il quale riferiva che i suoi parenti in Egitto avevano
pagato per il viaggio la somma di circa 6500/7.000 euro; la traversata a
bordo di un peschereccio era durata cinque giorni durante i quali avevano
patito la fame e la sete; sbarcati di notte sulle coste siciliane erano stati
caricati su un autocarro; ad attenderli all’arrivo sulla spiaggia vi era
Abolvelnaser Shokry il quale era salito con loro sul rimorchio del
camion; b) ammissioni rese dal conducente dell’automezzo Corsini
Pierpaolo il quale dichiarava di aver aderito alla proposta di Gouhar Said
e Abovelnaser di effettuare con l’autocarro il trasporto a Milano di un
“carico”di clandestini che sarebbero sbarcato ad Agrigento, dietro
compenso di euro 10.000; era partito da Bari unitamente a Gouhar Adel
e ad un altro extracomunitario riconosciuto in Abovelnasar, giungendo ad
Agrigento in prossimità di una spiaggia, ove aveva fatto salire i
clandestini a bordo dell’autocarro; c) ammissioni di Gouhar che
nell’interrogatorio di convalida dichiarava di aver incontrato Corsini al
quale Shokry aveva proposto di effettuare il trasporto di extracomunitari
che lavoravano nelle campagne siciliane; per il suo intervento nella
trasferta egli avrebbe guadagnato 50 euro al giorno.
Il contenuto della sentenza impugnata smentisce l’assunto del
ricorrente secondo cui le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato
Corsini sono state utilizzate in assenza di riscontri, avendo il giudice di
merito indicato ulteriori prove dichiarative ( oltre all’avvenuto arresto in
corso di reato) valutate quali elementi di riscontro e prove autonome
della colpevolezza dell’imputato.

3

a) dichiarazioni dell’extracomunitario trasportato Gomaa Mahmoud Sophy

Le censure in ordine al ruolo organizzativo od esecutivo attribuito al
ricorrente nella sentenza impugnata si sostanziano in apprezzamenti di
fatto non ammessi nel giudizio di legittimità.
3.Le motivazioni con le quali la Corte di appello ha rigettato la
richiesta di riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima
importanza, ed ha confermato la sussistenza delle aggravanti ed il
trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, sono

suscettibili di ulteriore riesame in fatto nel giudizio di legittimità.
Il motivo unico di ricorso di Abovelnaser Mohamed Hagag Shokry è
infondato.
1.La giurisprudenza di legittimità, risolvendo il contrasto insorto in
ordine alla ammissibilità delle eccezione di incompetenza territoriale nel
giudizio abbreviato, ha stabilito che la scelta del rito speciale non implica
la rinuncia a tale eccezione, la quale però, in applicazione dell’art.21
comma 2 cod.proc.pen. ed in analogia a quanto stabilito dall’art.491
cod.proc.pen. per il giudizio dibattimentale, è proponibile entro i
seguenti termini: “in limine” al giudizio abbreviato (ossia subito dopo gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti), qualora manchi
l’udienza preliminare; nel caso in cui il rito alternativo venga instaurato
nella stessa udienza preliminare, l’eccezione di incompetenza territoriale
può essere riproposta, sempre “in limine” al giudizio abbreviato, solo se
già proposta e rigettata in sede di udienza preliminare. (in tal senso Sez.
U, n. 27996 del 29/03/2012 , Forcelli, Rv. 252612)
Nel caso in esame risulta agli atti che l’eccezione di incompetenza
territoriale, sollevata e rigettata nell’udienza preliminare del 23.9.2011,
non venne riproposta nel giudizio abbreviato, ma ripresa soltanto con i
motivi di appello, così incorrendo nella decadenza comminata dall’art.21
comma 2 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

4

prive dei vizi logici denunciati, sono insindacabili nel merito e non

Così deciso il 9.12.2013.

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