Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1448 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1448 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte di Appello di Venezia;
avverso la sentenza emessa il 4 ottobre 2011 dal giudice del tribunale di
Rovigo nei confronti di Bruson Stefano;
udita nella pubblica udienza del 20 novembre 2012 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Svolgimento del processo
Bruson Stefano venne tratto a giudizio per rispondere del reato di cui
all’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11
novembre 1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dal novembre 2006 al settembre 2007 per un importo totale di E 1.115,00.
Il giudice del tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non
doversi procedere stante la improcedibilità dell’azione penale per nullità della
notificazione dell’invito ad adempiere.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Venezia propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in quanto il
regolare invio dell’invito ad adempiere costituisce condizione di punibilità e
non condizione di procedibilità.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
La questione circa gli effetti della mancata comunicazione da parte

Data Udienza: 20/11/2012

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dell’istituto previdenziale all’obbligato dell’invito ad adempiere con tutti gli altri avvisi previsti è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite, con
l’affermazione del principio che «In tema di omesso versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento
tempestivo di quanto dovuto, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla
notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto
avviso, costituiti dall’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità» (Sez. Un., 24.11.2011, n. 1855 del
2012, Sodde, m. 251268).
Con la motivazione, le Sezioni Unite hanno poi precisato quanto segue:
«la possibilità concessa al datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale mediante il versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento delle violazioni è connessa all’adempimento dell’obbligo, secondo la formulazione dell’art. 2, comma 1bis, da parte dell’ente previdenziale di rendere noto, nelle forme previste dalla
norma, al datore di lavoro l’accertamento delle violazioni, nonché le modalità e
termini per eliminare il contenzioso in sede penale … L’esercizio della facoltà
di fruire della causa di non punibilità, pertanto, può essere precluso solo dalla
scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento
delle violazioni ovvero da un atto ad esso equipollente che ne contenga tutte le
informazioni sì che l’accesso alla causa di non punibilità risulti concretamente
assicurato. Incombe, perciò, in primo luogo sull’ente previdenziale l’obbligo di
assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell’accertamento
delle violazioni e attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero. Sarà,
poi, compito dello stesso pubblico ministero verificare che l’indagato sia stato
posto concretamente in condizione di esercitare la facoltà di fruire della causa
di non punibilità, notiziando, nel caso di esito negativo di detta verifica, l’ente
previdenziale perché adempia all’obbligo di contestazione o di notifica dell’accertamento delle violazioni imposto dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del
1983. Analogamente, il giudice di entrambi i gradi di merito dovrà provvedere
alla verifica che l’imputato sia stato posto in condizione di fruire della causa di
non punibilità, accogliendo, in caso di esito negativo, l’eventuale richiesta di
rinvio formulata dall’imputato, finalizzata a consentigli di provvedere al versamento delle ritenute, tenuto conto che la legge già prevede la sospensione del
decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro
per il versamento, sicché tale sospensione giustifica il rinvio del dibattimento
anche in assenza di una espressa previsione normativa … l’avviso dell’accertamento inviato dall’ente al datore di lavoro contiene l’indicazione del periodo cui
si riferisce l’omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell’ente presso il quale deve essere effettuato il versamento

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entro il termine di tre mesi all’uopo concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità … Per avere la certezza,
quindi, che l’imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità il giudice di merito, così come prima di lui il pubblico ministero, dovranno verificare, nel caso di omessa notifica dell’accertamento, se l’imputato sia
stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge …Al quesito posto alle Sezioni Unite, avente ad oggetto la possibile equivalenza del decreto di citazione a giudizio
alla notifica dell’avviso di accertamento delle violazioni, pertanto, deve essere
data risposta nel senso che “il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla
notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto
avviso”. Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo
stesso non ha ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento, come precisati. Se, poi, il procedimento sia pervenuto in sede di legittimità, senza che l’imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di
non punibilità, deve essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza
per consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge».
Sullo specifico problema proposto dal Procuratore generale ricorrente sulla
natura del regolare invito ad adempiere e sul decorso del termine di prescrizione, le Sezioni Unite hanno osservato che: «l’attribuzione della natura di elemento costitutivo del reato alla notifica dell’avviso di accertamento ed al decorso
del termine per adempiere contrasta con la stessa lettera della legge, che prevede la sospensione del decorso della prescrizione durante il termine di tre mesi
concesso al datore di lavoro per adempiere (art. 2, comma 1-quater, legge n.
638 del 1983); previsione assolutamente inconciliabile con la affermata insussistenza del reato prima che il medesimo termine sia decorso l’omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si
sarebbe dovuto effettuare e non fu, invece, effettuato nel termine utile, a nulla
rilevando il momento in cui il reato è stato accertato. Detto termine, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. n. 422 del 18 novembre 1998, scade il
giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi … l’art.
2, comma 1-ter, d.l. n. 463 del 1983 non subordina affatto l’esercizio dell’azione
penale alla contestazione della violazione ovvero alla notifica del relativo accertamento da parte dell’ente previdenziale ed al decorso del termine di tre mesi
concesso al datore di lavoro per adempiere. Al contrario, l’art. 2, comma 1-bis,
prevede esclusivamente la non punibilità del reato, pertanto già perfezionatosi,
per effetto di una condotta successiva in certa misura ripristinatoria del danno

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subito dall’ente pubblico, che la norma intende favorire, e, quindi, prevede una
tipica causa di non punibilità, non dissimile da altre frequentemente previste dal
codice penale, destinate ad operare solo sul piano sostanziale … Deve essere,
pertanto, escluso che la notifica dell’accertamento della violazione ed il decorso
del termine di tre mesi costituiscano una condizione di procedibilità del reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali … Sicché non vi
è ragione di dubitare che il pubblico ministero eserciti ritualmente l’azione penale per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione del contesto in sede amministrativa».
E’ opportuno anche ricordare, attesa la peculiarità del caso in esame, che
secondo la giurisprudenza di questa Corte, confermata dalla citata decisione
delle Sezioni Unite «la notifica dell’accertamento della violazione non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi a detta notifica il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla legge n. 689 del
24 novembre 1981, né quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale
mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che
presso la sede dell’azienda».
Nella specie, il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Bruson Stefano contiene la indicazione solo parziale degli elementi propri dell’avviso di accertamento e, cioè, quelli riferentisi al periodo di omesso versamento
delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti,
nonché la loro quantificazione, mentre non risulta essere stato dato avviso all’imputato della possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dalla
legge, con la indicazione della sede dell’ente presso cui effettuare il versamento
entro il termine di tre mesi.
In ottemperanza del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, la
sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio — trattandosi di ricorso per saltum — alla corte d’appello di Venezia.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20
novembre 2012.

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