Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1448 del 14/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1448 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELTRAME VINCENZO N. IL 13/06/1973
LINARIS BERNARDO N. IL 16/04/1981
avverso la sentenza n. 3150/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t. DR .& tAiLla
che ha concluso per j2.4
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(Ad )t.

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Data Udienza: 14/10/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. 6c. «fx$2. ti Tg-

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RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza emessa in data 6.2.2013 la Corte d’Appello di Palermo

confermava la decisione emessa in primo grado nei confronti di Beltrame
Vincenzo e Linaris Bernardo dal Tribunale di Marsala (Sez. dist. di Partanna) il
28.2.2012. Con detta decisione i due attuali ricorrenti erano stati condannati alla
pena di anni uno di reclusione ciascuno per il reato di cui all’art.9 comma 2 della

In particolare, dalle due decisioni di merito si evince che Beltrame e Linaris,
entrambi sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza, durante la notte e nelle prime ore
del 12.3.2007 si erano allontanati dalle rispettive abitazioni e si erano introdotti
nei locali della cantina “Valle del Belice” ove si erano impossessati di due oggetti
(casse per stereo) commettendo il reato di furto.
In sede di decisione di primo grado si constatava l’assenza di querela per il reato
di furto e si riteneva in ogni caso consumata la violazione degli obblighi inerenti
la sorveglianza speciale, con valutazione confermata in appello.
La Corte confermava altresì la decisione in punto di trattamento sanzionatorio,
ritenendo correttamente commisurata la pena e non concedibili – in virtù dei
numerosi precedenti penali a carico dei due – le circostanze attenuanti generiche.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Beltrame
Vincenzo e Linaris Bernardo, articolando un unico motivo con cui si deduce vizio
di motivazione.
Ad avviso dei ricorrenti non poteva essere affermata la penale responsabilità
trattandosi di unica violazione, posto che la norma incriminatrice richiede
l’abitualità della condotta violatrice degli obblighi imposti. L’unica violazione è
rappresentata dall’aver lasciato le rispettive abitazioni in ore notturne.
Si contesta, altresì, il diniego applicativo delle attenuanti generiche, trattandosi
appunto di episodio occasionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Va infatti osservato che in riferimento alla previsione di legge di cui all’art. 9
comma 2 legge n.1423 del 1956 sono da ritenersi penalmente rilevanti sia la
violazione specifica dell’obbligo o del divieto di soggiorno che l’inosservanza degli
1

legge n.1423 del 1956.

ulteriori obblighi o prescrizioni imposte (tra le altre, Sez. I n. 8412 del
27.1.2009, rv 242975).
Tra le prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale (con o senza obbligo di
soggiorno) vi è in forza di legge (art. 5 comma 3 legge n.1423 del ’56) quella
relativa al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in ore notturne senza
comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia alla
autorità locale di pubblica sicurezza. Pertanto la constatata violazione di tale
prescrizione, anche in un’unica occasione, determina la punibilità della condotta

Anche in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche va
affermato che la motivazione contenuta nella decisione impugnata – incentrata
sul rilievo dei numerosi precedenti – risulta dotata di piena logicità ed il motivo di
ricorso risulta del tutto generico e non si confronta con il reale contenuto della
decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in
favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare, per ciascuno
dei ricorrenti, in euro 1,000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 14 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

violatrice.

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