Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14476 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14476 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PULICE ANTONIO N. IL 11/01/1955
avverso la sentenza n. 217/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 22/03/2016
42456/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA che in data
5.2.2015 confermava la sua condanna per reati ex artt. 337 e 582 c.p., ricorre
della motivazione in punto ricostruzione del fatto ed esimente.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p., quello
del Giudice d’appello in dimostrata rivalutazione autonoma e specifica del
materiale probatorio in confronto con le prospettazioni della prima impugnazione
– deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. In definitiva, censure
di precluso merito a fronte di specifica motivazione (anche sul punto
dell’inseguimento e dell’assenza di alcuna azione arbitraria, con apprezzamento
assorbente dell’intero contesto).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.3.16
per cassazione l’imputato ANTONIO PULICE, enunciando motivo di vizi alternativi