Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1447 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1447 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Sciarpelletti Emanuele, nato a Rieti il 31.1.1957;
avverso la sentenza emessa il 12 gennaio 2012 dal giudice del tribunale di
Rieti;
udita nella pubblica udienza del 20 novembre 2012 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Luigi Gianfelice;
Svolgimento del processo
Con sentenza 12 gennaio 2012 il giudice del tribunale di Rieti dichiarò
Sciarpelletti Emanuele colpevole del reato di cui all’art. 4, comma 7, 1.n.
628/1961, perché, quale committente di lavori edili su un suo immobile, richiestone dall’Ufficio del Lavoro non aveva inviato, senza giustificato motivo, le
notizie e la documentazione relative alla ditta appaltatrice, e specificamente il
certificato di iscrizione alla camera di commercio e il DURC, e lo aveva condannato alla pena di E 400,00 di ammenda, con i doppi benefici.
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. In particolare osserva:
1) che la prescrizione obbligatoria ex art. 15 d. lgs. 23.4.2004, n. 124 non
poteva essere impartita perché i fatti addebitatigli di cui all’art. 90, lett. c), d.
lgs. 81/2008 non hanno rilevanza penale;
2) che egli non aveva violato l’art. 4, comma 7, 1.n. 628/1961, perché aveva sempre risposto tempestivamente e puntualmente alle richieste dell’ufficio
del lavoro mentre non sussiste alcun obbligo di inviare anche la documentazione, secondo la pretesa degli ispettori;

Data Udienza: 20/11/2012

3) che egli non ha violato l’art. 90, lett. c), d. lgs. 81/2008, perché i lavori
edili eseguiti e risultanti dalla fattura della impresa slovena sono lavori di ordinaria manutenzione ex art. 6, comma 1, lett. a), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380,
ossia di attività edilizia libera per i quali non è previsto obbligo del committente
di richiedere alla impresa esecutrice i certificati in questione;
4) che la sentenza è contraddittoria perché la richiesta degli ispettori del
lavoro era fondata unicamente sulla detta fattura della ditta slovena mentre gli
stessi ispettori ne contraddicevano il contenuto negando che si trattasse solo di
lavori di rifinitura di intonaci;
5) che la sentenza è contraddittoria e manifestamente illogica perché da
una parte ritiene che egli non abbia adempiuto alla prescrizione impartitagli dagli ispettori del lavoro nel verbale di accesso del 31.3.2010, da cui non risulta
l’esistenza di un cantiere e di operai, e dall’altra parte la legittimità delle prescrizioni è fondata sulle dichiarazioni della stessa ispettrice che aveva firmato il
verbale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Dal contenuto della sentenza impugnata non si riesce a comprendere bene
quale sia l’omissione contestata all’imputato e per il quale egli è stato condannato, e precisamente se di avere omesso di fornire alla Direzione provinciale del
lavoro le «notizie» ovvero di avere omesso di consegnare la «documentazione»
dalla stessa richieste.
Va quindi preliminarmente osservato che sono chiaramente irrilevanti le
eccezioni del ricorrente relative alla mancanza delle condizioni per
l’imposizione di una prescrizione obbligatoria ai sensi dell’art. 15 del d. lgs.
23.4.2004, n. 124, o alla mancata rilevanza penale dei fatti addebitatigli. Al ricorrente, infatti, non è stata contestata la violazione dell’art. 15 del d. lgs.
23.4.2004, n. 124, il quale prevede che «qualora il personale ispettivo rilevi
violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria», il cui adempimento, con il ricorso delle altre
condizioni e il pagamento della sanzione amministrativa fissata, può determinare l’estinzione del reato ai sensi del successivo art. 24.
Nella specie, invece, all’imputato è stato contestato il reato di cui all’art.
4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale dispone che «Coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti
con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire un milione».
La norma quindi prevede come reato la mancata fornitura di notizie e non
anche di documenti. Si tratta di materia coperta da doppia riserva di legge (di
cui agli artt. 23 e 25 Cost.) e comunque di materia penale in cui non è consentita l’applicazione analogica e va rispettato il principio di tassatività. Sembra
quindi doversi ritenere che la sanzione penale possa essere applicata solo a chi sempre che ne sia legalmente richiesto dall’Ispettorato e che si tratti di richiesta
di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di

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controllo dell’ispettorato medesimo (cfr. Sez. III, 30.5.2001, n. 26974, De Marco, m. 219645) — si rifiuti di fornire le notizie o le fornisca scientemente errate
o incomplete e non anche a chi non consegni una specifica documentazione dei
cui estremi l’ispettorato è a conoscenza e che potrebbe acquisire d’ufficio presso altre pubbliche amministrazioni (cfr. Sez. III, 30.5.2001, n. 26974, De Marco, cit.).
La giurisprudenza di questa Corte sembrerebbe avere a volte ritenuto che il
reato potrebbe essere configurato anche nell’ipotesi di mancata esibizione di
documentazione, necessaria all’ispettorato del lavoro per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ma non sembra che queste decisioni siano in realtà pertinenti al caso in esame nel presente giudizio. In un caso, infatti, si trattava di richiesta di notizie sui lavoratori dipendenti e sull’avvenuto versamento della differenza retributiva e contributiva sulle competenze contrattuali e della documentazione comprovante detto versamento (prova che la P.A. non poteva acquisire
in altro modo e che era onere del soggetto fornire a fronte della denuncia di
mancato versamento da parte di un lavoratore) (Sez. III, 2.12.2011, n. 6644 del
2012, Di Stefano, m. 252336). In un secondo caso si trattava della omessa risposta a richiesta di notizie riguardanti la verifica della posizione del titolare
della ditte (Sez. III, 18.1.2007, n. 7107, Debernardis, m. 236083).
Nel caso in esame è stato contestato all’imputato il reato di cui all’art. 4,
comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628, perché non aveva fornito le notizie e i
documenti consistenti nel certificato di iscrizione alla CCIAA e nel documento
unico di regolarità contributiva della ditta che aveva effettuato per suo conto alcuni lavori edili nel suo immobile. L’imputato con il ricorso eccepisce di avere
sempre risposto tempestivamente e puntualmente alle richieste di notizie e che
non aveva invece alcun obbligo di inviare documentazione. L’assunto sembrerebbe confermato dalla sentenza impugnata, la quale afferma che l’imputato aveva risposto alle richieste dell’ispettorato mediante una nota di riscontro. La
sentenza impugnata si limita solo a questa affermazione, sicché non è dato sapere se l’imputato aveva effettivamente fornito le notizie richieste, o le aveva
scientemente fornite errate o in modo incompleto, nel qual caso sarebbe integrato il reato. Dal testo della sentenza sembrerebbe invece che l’imputato sia stato
condannato per il detto reato, non per non avere fornito le notizie o per averle
fornite false o incomplete, bensì solo perché non aveva trasmesso all’ispettorato
i due certificati richiesti.
Se così fosse, la sentenza impugnata sarebbe errata perché tale comportamento non integra il reato contestato, anche a prescindere dalla questione generale sulla richiesta di documentazione cui si è fatto prima cenno. E difatti, se il
soggetto richiesto non fornisce le notizie o le fornisce incomplete o false, allora
si configurerà il reato di cui all’art. 4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628.
Se invece fornisce esattamente, puntualmente e dettagliatamente le notizie (in
modo tale da consentire alla PA di acquisire d’ufficio la documentazione richiesta) e poi non esibisce (e quindi non dà la prova di esserne in possesso) il certificato di iscrizione dalla CCIAA e il DURC della ditta esecutrice dei lavori, al-

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lora, ricorrendone le altre condizioni, si configurerà semmai il diverso (e più
grave) reato di cui all’art. 157, lett. b), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come sostituito dall’art. 86, comma 1, del d. lgs. 3 agosto 2009, n.106). E difatti, l’art.
90, comma 9, lett. a), del citato d. lgs. n, 81/2008 (come modificato dall’art. 59,
comma 1, lett, h) ed i), del delgs. 106/2009) dispone che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore
autonomo, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come deve
presumersi essere nella specie) devono farsi consegnare dalle imprese o dai lavoratori autonomi il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato
XVII. Il successivo già citato art. 157, lett. b), punisce poi con l’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da E 1.000,00 ad E 4.000,00 il committente o il
responsabile dei lavori per la violazione, tra gli altri, dell’art. 90, comma 9, lettera a).
Dalla sentenza impugnata non è possibile comprendere quali sono state in
realtà le omissioni e le violazioni addebitabili all’imputato e se sussistono le altre condizioni previste per la configurabilità del detto reato di cui all’art. 157,
lett. b), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sempre che tale reato sia stato o venga
contestato in fatto e sempre fatto salvo il rispetto del divieto di reforrnatio in
peius.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Rieti per nuovo giudizio.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Rieti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20
novembre 2012.

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