Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14464 del 22/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14464 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA CROCE CLAUDIO N. IL 10/07/1974
BALESTRA MARCELLA N. IL 05/05/1977
avverso la sentenza n. 1915/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 22/03/2016

42176/15 RG

i.

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, quale
Giudice del rinvio, escludeva la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 648-bis,

CLAUDIO LA CROCE, enunciando motivo di vizi della motivazione in punto
sussistenza di un furto aggravato quale reato presupposto.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il comune motivo
è diverso da quelli consentiti.
La Corte d’appello ha con specifica motivazione spiegato perché il
furto dell’autoveicolo non potesse in alcun caso essere ricondotto ad un furto non
aggravato. I ricorrenti prospettano sul punto solo censure in fatto.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 22.3.16

comma 3, c.p., ricorrono per cassazione gli imputati MARCELLA BALESTRA e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA