Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14464 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14464 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA CROCE CLAUDIO N. IL 10/07/1974
BALESTRA MARCELLA N. IL 05/05/1977
avverso la sentenza n. 1915/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 22/03/2016
42176/15 RG
i.
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, quale
Giudice del rinvio, escludeva la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 648-bis,
CLAUDIO LA CROCE, enunciando motivo di vizi della motivazione in punto
sussistenza di un furto aggravato quale reato presupposto.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il comune motivo
è diverso da quelli consentiti.
La Corte d’appello ha con specifica motivazione spiegato perché il
furto dell’autoveicolo non potesse in alcun caso essere ricondotto ad un furto non
aggravato. I ricorrenti prospettano sul punto solo censure in fatto.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 22.3.16
comma 3, c.p., ricorrono per cassazione gli imputati MARCELLA BALESTRA e