Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14458 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14458 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE ANGELO N. IL 02/10/1967
avverso la sentenza n. 2493/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 22/03/2016
42108/15 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA in data
16.5.14, ricorre per cassazione l’imputato ANGELO COMUNE, enunciando motivi
ritenuto reato di resistenza e del trattamento sanzionatorio
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi
prospettano deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente
con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica
è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009
e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 –
28.5.2009), e al tempo stesso solo volte ad ottenere una preclusa rivalutazione
del merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 22.3.2016
di violazione di legge e vizi della motivazione sui punti della conferma del