Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14448 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14448 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADRAGNA PIETRO N. IL 03/07/1986
avverso la sentenza n. 5036/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 22/03/2016

41969/15 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO che in
data 9.6.15 confermava la sua condanna per evasione, ricorre per cassazione

alla mancata applicazione dell’art. 95 c.p., nonché al diniego delle generiche e
dell’attenuante ex art. 385 comma 4 c.p..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati e del tutto generici.
La Corte palermitana ha escluso in fatto la riconduzione
dell’allontanamento a cronica intossicazione da stupefacenti; ha spiegato con
motivazione specifica il diniego delle attenuanti generiche; ha escluso in fatto la
sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 385,
comma 4, cod. pen.. Il ricorso ignora le argomentazioni su primo e terzo punto,
pretende preclusa rivalutazione del merito sul terzo.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 22.3.2016

l’imputato PIETRO ADRAGNA, enunciando motivi di violazione di legge in ordine

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