Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1443 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1443 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Salmistrano Remo

nato il 9.2.1959

avverso la sentenza del 16.5.2011
della Corte di Appello di Milano
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del RG., dr.Vito D’Ambrosio,che ha
chiesto rigettarsi il ricorso
sentito il difensore, avv. Rosario Minniti, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso

1

Data Udienza: 15/11/2012

1. Con sentenza in data 16.5.2011 la Corte di Appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, del
10.5.2010, con la quale Salmistrano Remo, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 4 di
reclusione per il reato di cui all’arti° bis D.L.vo 74/2000, convertiva la pena
detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria di euro 4.560,00 di
multa.
Ricordava la Corte territoriale che nei confronti del Salmistrano era stato
disposto il giudizio immediato, a seguito di opposizione a decreto penale emesso
nei suol confronti per il reato di cui all’arti° bis D.L.vo 74/2000 (per non aver
versato nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto di imposta ritenute, risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare di euro 400.477,00 per il periodo di imposta
relativo all’anno 2004).
Tanto premesso e richiamata la sentenza di primo grado, riteneva la Corte
territoriale infondati i motivi di appello in ordine all’affermazione di
responsabilità. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza della
l’Ipotesi delittuosa contestata è un reato omissivo
Corte di Cassazione,
Le dichiarazioni Mod.770
Istantaneo punibile a titolo di dolo generico.
(documenti con i quali il sostituto comunica all’Erario gli importi trattenuti e da
versare) contenevano implicitamente la certificazione (richiesta dalla norma)
delle ritenute operate. La documentazione acquisita era pertanto pienamente
idonea a provare la penale responsabilità dell’imputato.
La pena detentiva inflitta, essendo l’imputato incensurato, poteva però essere
convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria.
2. Ricorre per Cassazione Salmistrano Remo, a mezzo del difensore,
denunciando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione.
L’art.10 bis D.L.vo 74/2000 fa riferimento al mancato versamento di ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti (dovere di certificazione
disciplinato dall’art.4 comma 6 ter DPR 322/1998). La certificazione garantisce
invero la certezza dell’avvenuta ritenuta nei confronti delle persone che sono
gli effettivi debitori nei confronti del fisco.
L’incriminazione è, quindi, limitata alle sole ritenute risultanti dalle certificazioni,
come emerge dalla lettera e dalla interpretazione sistematica della norma,
confortata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3,
7.7.2010 n. 25875). E’ necessario quindi provare, per la configurabilità del
reato, l’esistenza delle certificazioni.
La Corte territoriale, pur non essendo stato provato il rilascio di siffatte
certificazioni, ha ritenuto di far ricorso ai Mod.770, senza tener conto delle
differenze strutturali e diverse finalità tra questi e le certificazioni. Del resto
l’art.10 bis punisce l’omesso versamento delle ritenute oggetto di certificazione
e non l’omesso versamento delle ritenute indicate nella dichiarazione 770.
La mera presentazione della dichiarazione mod.770 non costituisce certo
elemento univoco ed esaustivo per provare l’esistenza della certificazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. L’art. 10 bis D.L.vo 74/2000 sanziona “chiunque non versa entro il termine

2

RITENUTO IN FATTO

3. L’art.10 bis D.L.vo 74/2000, pur costituendo “una nuova fattispecie criminosa
introdotta o reintrodotta dalla novella citata senza alcuna continuità normativa
con le disposizioni previgenti previgenti” (dr. Cass.pen. Sez.
3
n.25875/2010cit.), nel colmare il vuoto normativa operava indubitabilmente sullo
stesso piano della norma abrogata (art.2 co. 2 del D.L. 429/82, conv. in
L.516/82) che sanzionava “chiunque non versa all’erario
le ritenute
effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate”.
La “ratio” era evidentemente quella di impedire, attraverso la sanzione penale,
che il datare di lavoro omettesse di versare le somme trattenute, quale sostituto
di imposta, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
Sulla stessa falsariga si muoveva, del resto, anche il D.L.12 settembre 1982
n.463, conv. In L. 638/1983 che prevedeva ugualmente la sanzione penale per
l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datare di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. E’ noto il dibattito
sviluppatosi su tali ritenute, Sfociato anche in contrasti giurisprudenziali, in
ordine alla necessità dell’effettivo pagamento delle retribuzioni ai lavoratori;
tanto che fu necessario l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che, con
la sentenza n.27641 del 2003, affermarono il principio che non fosse
configurabile il reato di cui all’art.2 comma 1 della L.638/1983 senza il materiale
esborso delle somme dovute al dipendente.
4. Il legislatore, nel reintrodurre la sanzione penale di cui all’art.10 bis cit. con la
L.311/2004, non poteva non tener conto della formulazione della norma di cui
all’art.2 L.516/82, nonché dei contrasti e delle incertezze cui sopra si è fatto
cenno anche In relazione alla L.516/83.
Sicchè, nel riformulare la norma sanzionatorla, ha inteso esplicitare in modo
assolutamente chiaro che la sanzione penale trova applicazione soltanto sulle
ritenute effettivamente operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Di qui
il riferimento esplicito alle “certificazioni rilasciate ai sostituiti” in luogo della più
generica formula contenuta nell’art. 2 D.L.429/1982 conv. in L.516/82 (“le
ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme
pagate..”).
Se dunque la norma di cui all’art.10 bis D.L.vo 74/2000 si propone di sanzionare
l’omesso versamento, nel termine previsto, delle ritenute operate dal datare di
lavoro, quale sostituto di imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai
sostituiti, non vi è ragione per ritenere che la prova di ciò debba ricavarsi solo
dalle “certificazioni” senza possibilità di ricorrere ad “equipollenti”.
L’onere della prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate, trattandosi di
elemento costitutivo del reato, grava, senza dubbio alcuno, sulla pubblica
accusa, anche se può assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali o
testimoniali oppure attraverso la prova indiziarla.

3

previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti..”.
Tale norma fu Inserita nel D.L.vo cit. dall’art. 1 comma 414 della L. 30 dicembre
2004 n.311.
Si era, invero, creato un “vuoto normativa”. Come affermato da questa Corte,
infatti, l’omesso versamento delle ritenute d’acconto operate dal datare di
lavoro sulle retribuzioni dei propri dipendenti, sanzionato dall’art.2 del D.L. 10
luglio 1982 n. 429, conv. in L.7 agosto 1982 n.516, non era più previsto dalla
legge come reato a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74
che ha diversamente disciplinato la materia dei reati tributari, e nel cui testo
non figurano fattispecie di reato in continuità normativa rispetto a quella di cui al
citato art.2 della L. n. 516, espressamente abrogata dall’art.25 del D.L.vo n.
74/2000 (cfr. Cass.sez. 3, 29.12.2000 n.3714; conf. Cass- sez. 3 n. 25875 del
7.7.2010).

P. Q. M.
Rigetta Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.11.2012

4.1. I Giudici di merito hanno quindi correttamente ritenuto che la prova del
rilascio della certificazione (e quindi della effettiva corresponsione delle
retribuzioni e delle trattenute operate) potesse ricavarsi da un dato
assolutamente non equivoco, in quanto proveniente dallo stesso datore di lavoro
obbligato.
Con accertamento in fatto hanno ritenuto, infatti, che dai mod. 770 emergesse la
prova delle ritenute operate e che tali ritenute “devono ritenersi per ciò stesso
certificate, dal momento che non avrebbe senso dichiarare quello che non è stato
corrisposto e, perciò stesso, certificato”.(pag.3 sent. Corte App.).
La giurisprudenza di questa Corte del resto ha già in precedenza evidenziato che
la norma di cui all’arti() bis cit. non si configura come una sorta di falso
ideologico (come sostanzialmente assume il ricorrente) ma piuttosto come
omesso versamento di somme indebitamente trattenute. Tanto che con la sent.
n.10120 dell’1.12.2010 è stata ritenuta manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale della norma, per asserito contrasto con l’art.3 Cost.,
in quanto la previsione di uno specifico reato per il mancato pagamento di un
debito per imposte sostitutive dovute dal sostituito, e non anche per il mancato
pagamento di un debito irpef o iva anche se di importo superiore, trova logica e
razionale giustificazione nel profilo di indebita appropriazione di somme altrui di
cui si ha la detenzione.
Anche con la sentenza di questa sezione n.27718 del 2012, non massimata, è
stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui “la prova
della certificazione nel caso di specie risultasse dalla dichiarazione effettuata
dall’imputato nel modello 770, nel quale, in veste di sostituto di imposta,
l’imputato aveva dichiarato l’ammontare da lui dovuto a titolo di ritenute sul
redditi di lavoro”.
Infine, tale indirizzo non è certo contrastato dalla sentenza richiamata dai
ricorrente (Sez. 3 n.25875 del 7.72010), la quale, a parte il fatto che prende in
esame il momento consumativo del reato di omesso versamento delle ritenute
risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sosituiti, non richiede affatto che la
prova delle stesse debba essere data dalla produzione delle certificazioni
medesime.

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