Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14429 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14429 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZZARWALLI KHALID N. IL 26/08/1981
avverso la sentenza n. 24391/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 31878/2013
Considerato che:
Azzarwalli Khalid ricorre avverso la sentenza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torino del 21/4/2013, con la quale, sull’accordo delle
parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi confronti la pena di
anni due e mesi quattro di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di cui agli
artt. a) 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 61 n. 2, 110 cod. pen. 4 legge n. 110
del 1975, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e)
all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve al riguardo rilevarsi che: <
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione