Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14426 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14426 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORNITO ALFIO N. IL 09/02/1986
avverso la sentenza n. 2247/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;
Data Udienza: 28/01/2014
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è divenuto inammissibile a seguito della rinuncia all’impugnazione da parte
del ricorrente.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il prowedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Con sentenza in data 8/11/2012, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del
Tribunale di Torino, in data 7/12/2011, che aveva condannato Fornito Alfio alla pena di anni 3
e giorni 15 di reclusione per il reato di rapina impropria e lesioni personali.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge, dolendosi
che la Corte d’appello non abbia accolto la tesi che il fatto andava qualificato come tentativo
anziché rapina consumata. Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire, in data 8/1/2014
dichazione di rinuncia all’impugnazione.