Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14425 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14425 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA SALA GIUSEPPE N. IL 23/05/1979
LA SALA VINCENZO N. IL 02/12/1954
avverso la sentenza n. 10497/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio per
cassazione e comunque manifestamente infondati.
Per quanto riguarda il primo motivo ogni censura sulla qualificazione giuridica della
condotta è inammissibile avendo gli appellanti rinunciato ad ogni motivo d’appello salvo
quelli inerenti al trattamento sanzionatorio.
Per quanto riguarda le doglianze in ordine al mancato riconoscimento
dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte d’appello ha respinto tale
richiesta con motivazione congrua, priva di vizi logico giuridici e coerente con gli indirizzi
giurisprudenziali della S.C..
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00) ciascuno

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

il Presidente

Con sentenza in data 15/5/2012, la Corte di appello di Napoli, accogliendo per quanto di
ragione l’appello degli imputati, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale
di Napoli, in data 22/9/2011, riduceva la pena inflitta a La Sala Giuseppe e a La Sala Vincenzo,
rideterminandola rispettivamente nella misura di anni 3 di reclusione ed C. 800,00 di multa
per il primo e di anni 3, mesi 8 di reclusione ed C.1.000,00 di multa per il secondo per il reato
di concorso in rapina impropria e lesioni personali.
Avverso tale sentenza proponierirorso entrambi gli imputati deducendo violazione di legge
in relazione all’interpretazione dell’art. 628 e dell’art. 62 n. 4 cod. pen..

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