Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14424 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14424 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTORO CRISTIAN ANGELO N. IL 27/11/1984
avverso la sentenza n. 13325/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BARI, del 28/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 13017/2013
Considerato che:
Castoro Cristian Angelo ricorre avverso la sentenza del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Bari del 28/12/2012, con la quale,
sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata nei suoi
confronti la pena di anni due di reclusione ed C 1000,00 di multa per il reato di
cui agli artt. a) 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 81 cod. pen. 2 e 4 legge n.
895 del 1967 chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M.
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
Il
n iglier estensore
Il Presidente
e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in relazione