Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14422 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14422 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCO STEFANO N. IL 27/04/1960
avverso la sentenza n. 1348/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28980/2013
Considerato che:

Manco Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 13/4/2012, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del
28/3/2007, previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui al
capo a) perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena inflitta in anni
uno e mesi quattro di reclusione ed C 2000,00 di multa, chiedendone

relazione alla responsabilità dell’imputato ed al mancato riconoscimento
dell’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.
Nel ricorso, quanto alla prima questione, viene prospettata una
valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella
accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello,
che si è limitata a ridurre la pena stante l’estinzione del reatb di cui al capi a) per
prescrizione. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano
una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione esaustiva, immune da vizi logici; segnatamente dalla lettura della
sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove,
evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di
primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto
ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in
base alle quali il fatto era stato attribuito alla persona dell’attuale ricorrente.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità
(Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato
effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che
rientrano nella fattispecie delittuosa, quali nel caso di specie il considerevole
quantitativo di merce ricettata.
Va, pertanto, dichiarata inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

úgAi,

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA