Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14421 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14421 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTUORI ELIO N. IL 30/07/1953
avverso la sentenza n. 2445/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28917/2013
Considerato che:

Montuori Elio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 31/10/2012, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del
28/11/2008, previa dichiarazione di non doversi procedere per i reati di cui ai
capi b) e c) perché estinti per prescrizione, e ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648
cpv. cod. pen, rideterminava la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed C

lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato accoglimento del motivo di
appello afferente la richiesta di assoluzione dell’imputato.
Nel ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello, che si è limitata a ridurre la pena stante
l’estinzione dei reati di cui ai capi a) e b) per prescrizione. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; segnatamente dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto
riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali il reato era stato
attribuito alla persona dell’attuale ricorrente. Tutto ciò preclude qualsiasi
ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/5/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

DEPO SITATA
Roma, 28 gennaio 2014 IN
CANCELLERIA

1

400,00 di multa, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1

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