Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14420 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14420 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARMANDI BENEDETTO N. IL 28/09/1948
avverso la sentenza n. 150/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28867/2013

Considerato che:
Armandi Benedetto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del
5/2/2013, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 20/7/2011, dichiarava
nopn doversi procedere in ordinre ai reati allo stesso ascritti, perchè estinti per prescrizione
revocando le statuizioni civili e confermando le statuizioni in ordine alle restituzioni ed alla

pen.; deducono la violazione di legge e la carenza di motivazione con riguardo alla disposta
confisca.
Il ricorso è inammissibile per assoluta carenza di interesse del soggetto che lo ha
proposto; difatti esso risulta proposto dall’imputato che non è il proprietario degli oggetti dei
quali è stata disposta la confisca, unici soggetti legittimati a proporre l’impugnazione sul punto.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

confisca, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.

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