Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1442 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1442 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da
Breviario Giuseppe, nato a Bergamo il 6.6.1952;
avverso la sentenza n. 17953 della Corte Suprema di cassazione, Sezione 6^
penale emessa il 12.4.2013 e depositata in cancelleria il 18.4.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Elisabetta
Cesqui, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto.

Ritenuto in fatto

Con sentenza 3.5.2012 la Corte Suprema di cassazione rigettò il ricorso
proposto da Breviario Giuseppe avverso la sentenza 3.11.2011 della Corte
d’appello di Brescia.
Il condannato propose ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod.
proc. pen. ma la Corte Suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, dichiarò

Data Udienza: 09/01/2014

inammissibile il ricorso perché tardivo, condannando il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento di C 1.000,00 alla cassa delle
ammende.
Avverso tale decisione il condannato propone nuovo ricorso straordinario
deducendo che la sentenza non ha considerato, nel valutare tardivo il precedente
ricorso, la sospensione feriale dei termini.

Il ricorso è fondato.
La sentenza 3.5.2012 di questa Corte, Sezione 2^ penale, fu depositata il
14.6.2012 e da tale data decorreva il termine di 180 giorni per proporre ricorso
straordinario.
Tale termine era peraltro sospeso dal 1.8.2012 al 15.9.2012, ai sensi della
legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Pertanto il termine per proporre ricorso straordinario scadeva il 26.1.2013,
mentre il ricorso è stato proposto il 22.1.2013, sicché non è tardivo.
La decisione assunta con la sentenza n. 17953/13 del 12.4.2013 è frutto di
errore percettivo, posto che nella sentenza non vi è alcun riferimento alla
sospensione feriale dei termini.
La sentenza predetta deve pertanto essere annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti alla Sezione 6^ di questa Corte perché provveda
sull’originario ricorso straordinario.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza n. 17953/13 del 12.4.2013 della Corte Suprema
di cassazione, Sezione 6^ penale, con trasmissione degli atti Ila predetta
Sezione perché provveda sull’originario ricorso straordinario.

Così deliberato il giorno 9.1.2014.

Considerato in diritto

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