Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14419 del 28/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14419 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NATALE ARMANDO N. IL 24/11/1968
avverso la sentenza n. 780/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 28/01/2014

R.G. 28803/2013
Considerato che:
Natale Armando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Lecce sez. dist. di Taranto del 12/1/2012, confermativa della sentenza del
Tribunale di Taranto del 10/12/2003 con la quale è stato condannato alla pena di
mesi undici di reclusione per il reato di cui agli artt. 641, 61 n. 7 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
proc. pen.; deduce l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della

trattamento sanzionatorio irrogato anche con riguardo alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Nel ricorso, quanto al primo motivo, viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputato in ordine al fatto ed alla qualificazione giuridica dello
stesso come insolvenza fraudolenta. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame
da parte della Corte di legittimità ((Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv.
216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio, si è fatto riferimento alla
determinazione di una pena di poco superiore al minimo edittale ed all’obiettivo
disvalore del fatto nonché, per giustificare il diniego delle attenuanti generiche,
all’assenza di qualsiasi elemento valutabile in tale direzione a favore
dell’imputato.

legge con riguardo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato ed al

Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in € 1000,00.
P.Q.M.

NigtoiL—-

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 28 gennaio 2014

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