Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14418 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14418 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAMIR YACOB N. IL 23/06/1978
avverso la sentenza n. 483/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 28782/2013
Considerato che:
Samir Yacob ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova del 12/3/2013,
confermativa della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Genova del
18/7/2011, con la quale è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed C 800,00 di
multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
606, comma 1, lett. b) ed e); deduce la violazione degli artt. 133, 62 bis, 69 cod. pen.