Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14417 del 28/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14417 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DANCE STEFAN N. IL 29/09/1967
avverso la sentenza n. 1672/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 28/01/2014
R.G. 28774/2013
Considerato che:
Dance Stefan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze
del 20/11/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Firenze del
9/3/2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.
pen.
Nelle more è pervenuta rinuncia dell’imputato al ricorso. Va dichiarata,
pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in Euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 28 gennaio 2014
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4 ett
reclusione ed € 500,00 di multa per :ti, reati di cui all’art. 6291 cod. pen.,